Sentenza n. 629/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso dell'accesso agli atti relativi ai criteri e ai prospetti di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria liquidati in esecuzione di una sentenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'ASP all'istanza di accesso presentata il 28 febbraio 2026, nonché il precedente silenzio-diniego, chiedendo l'ostensione dei documenti relativi alla quantificazione degli accessori riconosciuti su somme dovute in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. L'istanza, presentata dal difensore in un'unica PEC nell'interesse di 61 dipendenti titolari di posizioni creditorie differenti, indicava genericamente l'interesse a conoscere le modalità di quantificazione degli accessori e chiedeva, tra l'altro, i prospetti contabili allegati alle determine o comunque presenti agli atti d'ufficio. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la richiesta non mirava a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione né imponeva all'ASP di elaborare nuovi dati, ma riguardava documenti già formati. Ha inoltre richiamato il precedente accoglimento di un'analoga richiesta rivolta all'ASP da parte dello stesso difensore per altri lavoratori. L'ASP ha eccepito, tra l'altro, l'inesistenza dei documenti richiesti nel caso concreto, l'assenza di un'istruttoria ulteriore rispetto all'inserimento dei dati nel software aziendale, il carattere massivo dell'istanza e la sua genericità e carenza di motivazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto la richiesta dell'ASP di riunione con altri giudizi, ritenendo insussistente la connessione soggettiva tra cause aventi parti diverse. Nel merito, ha ritenuto decisiva la natura collettiva e massiva dell'istanza, presentata per 61 soggetti distinti con ragioni creditorie differenti, nonché la sua carenza di motivazione. L'interesse difensivo non era stato indicato nell'istanza amministrativa, ma prospettato per la prima volta nel ricorso, e comunque mancava una specifica rappresentazione del rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e una situazione giuridica finale controversa. Il richiamo generico alla necessità di conoscere le modalità di calcolo degli accessori non soddisfa l'obbligo di motivare la richiesta di accesso difensivo e non consente all'amministrazione di verificare il nesso di strumentalità necessaria. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la richiesta riguardasse una massa significativa di documenti e comportasse un'attività di elaborazione incompatibile con i limiti dell'accesso, tale da imporre un carico irragionevole sull'amministrazione e da interferire con il buon andamento. Il TAR ha ritenuto assorbibili i rilievi concernenti la mancata presentazione personale dell'istanza e la mancata prova del potere rappresentativo del difensore. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l'esito in rito del giudizio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela giurisdizionale; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo per la carenza di motivazione dell'istanza e per il suo carattere massivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L'accesso difensivo richiede un nesso diretto e inequivoco di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale da tutelare.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata
La motivazione deve essere puntuale e specifica e deve consentire all'amministrazione di verificare il nesso di strumentalità tra documenti e situazione giuridica tutelata; un riferimento generico a esigenze difensive non è sufficiente.
art. 3, comma 2, D.M. 352/1998
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo
La disposizione è stata richiamata dall'ASP per indicare i criteri normativi di quantificazione degli accessori, ma non costituisce il fondamento principale del rigetto.
art. 70 c.p.a.
La richiesta di riunione dei giudizi è stata respinta per l'assenza di connessione soggettiva, non essendo sufficiente la mera connessione procedimentale tra istanze e atti.
Massime di principio
- L'istanza di accesso difensivo deve indicare già nella fase amministrativa, in modo puntuale e specifico, la situazione giuridica finale da tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra tale situazione e i documenti richiesti; l'interesse difensivo non può essere genericamente introdotto per la prima volta nel ricorso giurisdizionale.
- Il generico interesse a conoscere le modalità con cui una pubblica amministrazione ha calcolato somme o accessori non integra, di per sé, la motivazione richiesta per l'accesso difensivo, se non evidenzia una specifica e personalizzata esigenza di tutela collegata ai documenti richiesti.
- Le richieste di accesso collettive e massive, rivolte contestualmente per una pluralità numerosa di soggetti titolari di posizioni differenti e concernenti una massa significativa di documenti, possono essere respinte quando comportino un carico irragionevole di lavoro o una consistente attività di elaborazione dei dati, incompatibile con il buon andamento dell'amministrazione.
- Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e individuati e non impone all'amministrazione di creare nuovi documenti o di svolgere un'attività generalizzata di elaborazione e aggregazione dei dati per soddisfare la richiesta.
- La connessione meramente procedimentale tra più controversie non giustifica la riunione dei giudizi quando manchi l'identità delle parti e non sussista una connessione soggettiva sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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