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Sentenza

Sentenza n. 3613/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del decreto di revoca della licenza di commercio di oggetti preziosi di cui il ricorrente risultava titolare, -OMISSIS-ng emessa dal Questore di Napoli in data 20.6.2025 e notificata il successivo 23.6.2025, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202505008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca della licenza di commercio di oggetti preziosi adottato dal Questore di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di commercio di oggetti preziosi, adottata ai sensi degli artt. 10, 11 e 127 TULPS. Il provvedimento era motivato da plurime frequentazioni del titolare con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, tra cui un sorvegliato speciale sottoposto a obbligo di soggiorno per reati di criminalità organizzata, estorsione e traffico di stupefacenti; dalla pendenza di procedimenti penali a carico del ricorrente, anche se in parte definiti con assoluzione o derubricazione; dai rapporti di convivenza con figli coinvolti in procedimenti, indagini e frequentazioni con soggetti pregiudicati; nonché da irregolarità nella gestione dell’attività, consistenti nella mancata esibizione del registro obbligatorio e nell’utilizzo di bilance prive di regolare certificazione. Il ricorrente ha dedotto l’inidoneità delle irregolarità a dimostrare un abuso della licenza, l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative, l’irrilevanza delle condotte dei familiari, l’estraneità e l’occasionalità delle frequentazioni, la risalenza nel tempo dei controlli, l’irrilevanza dei procedimenti penali conclusi favorevolmente, la sproporzione della revoca rispetto alla sospensione e il difetto di istruttoria per l’utilizzo di elementi risalenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. La vendita di preziosi è attività soggetta a licenza di pubblica sicurezza e richiede un elevato livello di affidabilità e buona condotta del titolare. Il giudizio dell’amministrazione ha natura prognostica e ampia discrezionalità, essendo sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione. Nel caso concreto, la pluralità, frequenza e continuità temporale delle frequentazioni con soggetti pregiudicati escludevano la natura occasionale degli incontri e rendevano non irragionevole la valutazione di inserimento del ricorrente in un contesto sociale e familiare permeato dall’illegalità. Anche l’allontanamento dei figli è stato ritenuto successivo alla comunicazione di avvio e strumentale, mentre non è stata ritenuta credibile la totale inconsapevolezza del ricorrente circa le vicende penali dei familiari conviventi. Le irregolarità nella tenuta dei registri sono state considerate sostanziali, poiché funzionali alla tracciabilità dei preziosi e alla prevenzione dei reati. Il giudizio di affidabilità deve essere globale e unitario: frequentazioni, precedenti, contesto familiare e ambientale, irregolarità amministrative e condotte penalmente rilevanti concorrono sinergicamente alla valutazione prognostica, senza poter essere isolati e valutati atomisticamente. L’assoluzione o la derubricazione in sede penale non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di valorizzare autonomamente le condotte come indici di inaffidabilità, poiché diversi sono i presupposti del giudizio penale e di quello amministrativo preventivo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

    La norma consente la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di polizia e costituisce il fondamento del potere amministrativo di prevenzione e di valutazione dell’affidabilità del titolare.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La disposizione è richiamata quale fonte dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità richiesti per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

  • art. 127 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

    La vendita di oggetti preziosi è sottoposta a licenza del Questore, trattandosi di attività commerciale connotata da particolare delicatezza sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 128 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente [...] Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

    Gli obblighi di tenuta ed esibizione del registro hanno natura sostanziale, perché garantiscono la tracciabilità delle operazioni e concorrono alla prevenzione dei reati.

Massime di principio

  • Nelle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, il requisito della buona condotta si traduce in un giudizio complessivo di affidabilità del titolare, volto a escludere il serio e non remoto pericolo che il titolo sia abusato, strumentalizzato o condizionato da soggetti terzi o da contesti criminali.
  • La valutazione prognostica dell’affidabilità del titolare di una licenza di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto entro i limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione.
  • Il giudizio di affidabilità deve essere fondato su una valutazione globale e contestualizzata degli elementi istruttori; frequentazioni con pregiudicati, precedenti penali o di polizia, contesto familiare e ambientale e irregolarità dell’attività possono assumere rilievo congiunto, senza che il privato possa isolare atomisticamente ciascun elemento per escluderne la rilevanza.
  • L’assoluzione, la derubricazione o la mancata applicazione di una misura cautelare in sede penale non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di valorizzare autonomamente le condotte come indici di inaffidabilità, poiché il giudizio amministrativo preventivo ha presupposti e finalità diversi dall’accertamento della responsabilità penale.
  • Gli obblighi di tenuta ed esibizione dei registri relativi al commercio di preziosi hanno funzione sostanziale di tracciabilità e prevenzione dei reati; la loro violazione può concorrere alla valutazione negativa dell’affidabilità del titolare e giustificare l’intervento sull’autorizzazione, unitamente agli altri elementi del quadro istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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