Sentenza n. 3538/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto prot. n. 95 adottato il 11.07.2025 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato in data 23.07.2025, con il quale è stato disposto il diniego di rilascio del pds per motivi di lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato nei confronti della titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo che aveva chiesto l'aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego fondato su una condanna della Corte di Assise d'Appello di Napoli per i reati di cui agli artt. 110, 600, comma 1, e 602 c.p. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 8 CEDU, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto, in particolare, che la domanda riguardava l'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e non il rilascio di un permesso per lavoro autonomo; che non era stata formalmente disposta la revoca del titolo di lungo periodo; che l'amministrazione non aveva valutato la sua situazione familiare, caratterizzata dalla convivenza con tre figli minori nati e scolarizzati in Italia; che mancava una motivazione rafforzata sulla pericolosità sociale attuale e concreta e sulla ponderazione degli elementi previsti dall'art. 9, comma 11, e dall'art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione; e che non era stata esaminata la possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Ha rilevato che la ricorrente era titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, in presenza anche di condanne per reati ostativi, il diniego o la revoca del titolo non possono fondarsi automaticamente sulla condanna penale. È invece necessario un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, accompagnato da una motivazione articolata che consideri la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessata. Nel caso concreto, il provvedimento non richiamava espressamente la revoca del permesso di lungo periodo, non considerava la convivenza con i tre figli minori e presentava una motivazione stereotipica e astratta. Mancava quindi la necessaria motivazione rinforzata sulla pericolosità sociale e sulla prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento rispetto alla tutela dell'integrità familiare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La revoca o il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono, anche in presenza di condanne per reati ostativi, una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e una motivazione rafforzata sugli elementi personali, familiari, sociali e lavorativi dell'interessato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone la valutazione degli elementi rilevanti della situazione personale e familiare dello straniero, nell'ambito della motivazione del provvedimento in materia di soggiorno.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nel procedimento relativo al titolo di soggiorno.
art. 8 CEDU
Rileva quale parametro di tutela della vita familiare, da ponderare con l'interesse pubblico all'allontanamento dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere disposti automaticamente per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali, anche relative a reati ostativi.
- Per incidere sul permesso UE per soggiornanti di lungo periodo l'amministrazione deve formulare un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, sorretto da una motivazione articolata e non stereotipica.
- La motivazione del provvedimento deve considerare, tra gli altri elementi, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché ponderare l'interesse pubblico all'allontanamento con la tutela dell'integrità del nucleo familiare.
- Quando l'interessato è titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il provvedimento sfavorevole deve confrontarsi espressamente con la natura del titolo e con l'eventuale necessità di disporne la revoca; l'omessa considerazione di tale status e della situazione familiare determina carenza di motivazione e di istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →