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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5745 del 22 ottobre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il mancato superamento della prova orale del concorso per 180 posti nella carriera prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appello cautelare è stato proposto contro il mancato superamento della prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 180 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Il candidato contestava, in particolare, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e la legittimità dell'accorpamento delle materie della prova orale in cinque macro-gruppi, alla luce dell'art. 12, commi 3 e 5, del bando e, sul piano sistematico, dell'art. 10, comma 1, del medesimo bando. Il TAR aveva ritenuto i criteri predeterminati congrui, chiari e precisi e aveva escluso che l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e l'art. 12 del bando vietassero l'accorpamento delle materie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Ha ritenuto che le questioni concernenti la predeterminazione dei criteri, la sufficienza del voto numerico quale motivazione e la legittimità dell'accorpamento delle materie richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e debbano essere esaminate nella sede di merito. Non ha tuttavia ravvisato il periculum in mora necessario per disporre in via interinale la rinnovazione della prova orale. In ragione del pregiudizio prospettato e del bilanciamento degli interessi, ha quindi ordinato la sollecita fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con trasmissione dell'ordinanza al TAR. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti valutati dal giudice, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto ha giustificato l'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini acceleratori, senza rinnovazione interinale della prova.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    La sua applicazione, in relazione alla possibilità di accorpare le materie della prova orale, è stata ritenuta questione da approfondire nel giudizio di merito.

  • art. 12, commi 3 e 5, del bando di concorso

    Il significato e la legittimità dell'accorpamento delle materie della prova orale in macro-gruppi sono stati ritenuti meritevoli di esame nella sede di merito.

  • art. 10, comma 1, del bando di concorso

    Richiamato quale ulteriore parametro sistematico per valutare la legittimità dell'accorpamento delle materie.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le questioni sulla legittimità dei criteri di valutazione di una prova concorsuale, sulla sufficienza del voto numerico e sull'interpretazione della lex specialis possono essere rinviate alla sede di merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare può essere limitato alla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando il giudice ravvisi l'esigenza di una definizione rapida della controversia, ma non sussistano elementi sufficienti per disporre una misura interinale sostanziale quale la rinnovazione della prova.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. presuppone un bilanciamento degli interessi e non richiede necessariamente la riconduzione della controversia a una misura cautelare di rinnovazione immediata dell'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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