Cassazione Civile, Ordinanza n. 37632/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di contributi consortili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma il giudice tributario aveva compensato integralmente le spese di lite richiamando in modo generico la "natura della vertenza". La contribuente aveva impugnato la decisione solo sul capo spese, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la compensazione ritenendo che essa rientrasse nel potere discrezionale del giudice e che fosse giustificata dal fatto che la lite era stata decisa in via formale, senza istruttoria sul presupposto del tributo. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente sulle spese ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che mancassero gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate per derogare alla regola della soccombenza, soprattutto a fronte di una soccombenza totale delle controparti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione, oppure di soccombenza reciproca. Ha giudicato incongrue e meramente generiche le ragioni addotte dalla CTR, perché il riferimento alla natura della controversia o alla decisione "in via formale" non integra una motivazione idonea a sorreggere la deroga al principio di soccombenza. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e richiede una motivazione specifica; non basta un richiamo generico alla natura della controversia.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la compensazione è consentita solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa per effetto della compensazione immotivata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Citato quanto alla proposta del relatore e al contraddittorio instaurato in Cassazione.
d.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1
Richiamato per evidenziare la formulazione vigente dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in tema di compensazione delle spese.
L. n. 263/2005, art. 2, comma 1, lett. a
Richiamata per la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis nei giudizi ordinari.
L. n. 69/2009, art. 45, comma 11
Richiamata come modifica dell'art. 92 c.p.c. e come base del consolidato orientamento sulla necessità di motivazione specifica.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e specifico le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, oppure se ricorre soccombenza reciproca.
- Il riferimento generico alla natura della controversia, o a formule equivalenti non ancorate a circostanze concrete della lite, non è sufficiente a sorreggere la deroga al principio di soccombenza.
- Il potere discrezionale del giudice nella regolazione delle spese non esonera dall'obbligo di motivazione controllabile, pena la cassazione della statuizione sulle spese.
- In materia di spese processuali, la motivazione deve consentire il controllo sulla specificità delle ragioni poste a base della compensazione; motivazioni illogiche o apparenti sono censurabili in cassazione.
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