Cassazione Penale, Sentenza n. 3986/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 50.306,99 rinvenuta su conto corrente intestato alla ditta individuale "Tappezzeria di Chen Guirong". La ricorrente contestava la ritenuta disponibilità della somma da parte dell'indagato Chen Qiao, sostenendo che questi era stato assunto a tempo indeterminato il 12/09/2018 e aveva una delega al conto soltanto per ragioni operative (esperienza e conoscenza della lingua), che i movimenti erano registrati nella contabilità della ditta e che i bonifici verso la "Tappezzeria Guo Yihu" erano pagamenti regolari per fatture relative a ordini ingenti. Si deduceva violazione degli artt. 12-bis d.lgs. n.74/2000, 321 e 125, comma 3, c.p.p. e degli artt. di rito richiamati ai sensi dell'art.606 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la delega illimitata ad operare sul conto costituisce, secondo costante giurisprudenza di legittimità, elemento sufficiente a dimostrare la disponibilità delle somme da parte dell'indagato; in aggiunta, i bonifici consistenti verso una società di cui lo stesso era ritenuto amministratore di fatto consolidano la valutazione di disponibilità. La Corte ha anche richiamato il limite di legittimità nei ricorsi avverso misure di sequestro preventivo (ammissibili solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Disciplina la confisca per equivalente. Nella fattispecie la Corte interpreta che, ai fini del sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente, la delega illimitata ad operare su un conto rilasciata dal titolare all'indagato è elemento idoneo a dimostrare la disponibilità delle somme da parte di quest'ultimo
art. 321 cod. proc. pen.
Norma relativa al sequestro preventivo. Richiamata nel contesto del procedimento di sequestro e del riesame del provvedimento
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma collegata al procedimento di riesame del provvedimento di sequestro; richiamata nella contestazione procedurale dell'odierna ricorrente
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge e che i vizi della motivazione sono censurabili solo se radicali
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - Ivanov; Sez. 3 e Sez. 2 precedenti)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e i vizi motivazionali devono essere tali da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- La delega illimitata ad operare su un conto bancario conferita dal titolare a un terzo è, secondo orientamento costante, elemento sufficiente a presumere la disponibilità delle somme da parte del delegato ai fini di sequestro preventivo per equivalente
- Movimenti consistenti dal conto sequestrato verso società riconducibili, anche di fatto, all'indagato rafforzano la presunzione di disponibilità e giustificano il vincolo cautelare
- Documentazione contabile e dichiarazioni di operatività aziendale possono essere rilevanti ma non sempre bastano a superare la presunzione derivante da una delega illimitata; occorre fornire elementi probativi convincenti al giudice del merito
- In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti di sequestro preventivo sono valutati restrittivamente: sono ammissibili principalmente per profili di illegittimità di diritto o per vizi motivazionali radicali; censure meramente critiche sui fatti o sulla valutazione delle prove raramente prosperano
- Quando si impugna un sequestro preventivo, è utile documentare concretamente limitazioni della delega, l'assenza di effettiva disponibilità delle somme e la regolarità delle operazioni (contratti, fatture, ordini, attestazioni bancarie) per poter contrastare la presunzione derivante dalla delega
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