Sentenza del 16/07/2019 n. 4306 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Sentenza notificata alla PA via pec - Esclusione - Fondamento - Effetti - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione, effettuata dal difensore del contribuente all'Amministrazione Finanziaria tramite PEC, di una sentenza tributaria ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. La questione era se tale modalità fosse consentita dagli artt. 51, comma 1, 38 e 16 del d.lgs. n. 546/1992, prima dell'entrata in vigore della disciplina specifica sul processo tributario telematico.
La decisione
La notificazione via PEC è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. All'epoca dei fatti, l'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 non prevedeva la notificazione degli atti tramite PEC; la disciplina dell'art. 16-bis, comma 3, era applicabile solo dal 1° dicembre 2015 e limitatamente agli atti del processo tributario telematico sperimentale presso le Commissioni tributarie di Toscana e Umbria. In mancanza delle necessarie regole tecniche, la notificazione è stata qualificata come giuridicamente inesistente, con esclusione di qualsiasi sanatoria.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 51, comma 1
Disciplina il termine per la proposizione del ricorso per cassazione nel processo tributario e, tramite il rinvio alle norme sulla notificazione, presuppone una notificazione effettuata secondo modalità legalmente previste.
D.lgs. n. 546/1992, art. 38
Regola la comunicazione e la notificazione delle sentenze tributarie mediante rinvio all'art. 16, che all'epoca non includeva la PEC come modalità generale di notificazione.
D.lgs. n. 546/1992, art. 16
Non prevedeva, nel periodo considerato, la notificazione degli atti del processo tributario tramite posta elettronica certificata; pertanto la PEC non poteva produrre gli effetti processuali tipici della notificazione.
D.lgs. n. 546/1992, art. 16-bis, comma 3
Ha introdotto la possibilità di utilizzare la PEC nel processo tributario telematico, ma la sua applicazione è stata ritenuta temporalmente e territorialmente limitata al periodo e agli uffici inclusi nella fase sperimentale, a partire dal 1° dicembre 2015.
Cass. n. 17941/2016
Conferma che, in assenza di una base normativa e delle regole tecniche applicabili, la notificazione della sentenza tributaria via PEC è giuridicamente inesistente e non può essere sanata.
Massime di principio
- Una notificazione processuale è idonea a far decorrere termini decadenziali solo se effettuata con una modalità espressamente prevista dalla legge vigente al momento dell'atto.
- L'utilizzo della PEC non rende automaticamente valida una notificazione: occorre verificare la disciplina temporale, l'ambito territoriale e l'eventuale presenza delle regole tecniche di attuazione.
- Quando manca completamente una previsione normativa che abiliti la modalità di notificazione utilizzata, il vizio può integrare inesistenza giuridica, non una mera nullità, e non è quindi suscettibile di sanatoria.
- Per valutare la tempestività di un ricorso è necessario individuare quale notificazione valida abbia fatto decorrere il termine breve; una comunicazione PEC priva di base normativa non è sufficiente.
- La disciplina del processo telematico deve essere applicata secondo il regime vigente ratione temporis e non può essere estesa retroattivamente a notifiche effettuate prima della sua entrata in vigore.
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