Ordinanza n. 7729/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 ove interpretata nel senso in cui faccia gravare sull'amministrazione comunale l'obbligazione al versamento delle componenti perequative UI1 e UI2, UI3 e UI4 così come accertate e bollettate in luogo di quelle effettivamente versate e riscosse; - della conseguente intimazione di pagamento emessa da CSEA e notificata in data 07.01.2026, per mancato versamento delle componenti perequative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif e intimazione CSEA di pagamento delle componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, ove interpretata nel senso di porre a suo carico l'obbligo di versare alla CSEA le componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 sulla base degli importi bollettati anziché di quelli effettivamente riscossi, nonché la conseguente intimazione CSEA del 7 gennaio 2026, relativa a euro 48.512,22 per le annualità dal 2013 al 2024. In via preliminare, ARERA e CSEA hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Lombardia - Milano. Il Comune ha aderito all'eccezione.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato quale giudice competente il TAR Lombardia - Milano, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 14, comma 2, c.p.a., che attribuisce al TAR Lombardia - Milano la competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative ai poteri dell'autorità di regolazione dell'energia, disposizione riferibile anche ad ARERA. La competenza dipende dalla natura del potere esercitato e non dalla sede dell'autorità o dalla provenienza formale del singolo atto; essa si estende agli atti presupposti, preparatori, endoprocedimentali e attuativi funzionalmente connessi al potere regolatorio. Poiché il ricorso censura direttamente una deliberazione ARERA e l'intimazione CSEA costituisce atto applicativo del sistema regolatorio, la competenza funzionale del TAR Lombardia attrae l'intera controversia, anche nella parte relativa all'atto adottato da CSEA. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, c.p.a.
Attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia - Milano le controversie relative ai poteri esercitati dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, previsione applicabile anche alle controversie riguardanti ARERA; la competenza si estende agli atti funzionalmente connessi all'esercizio del potere regolatorio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nei termini previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia - Milano prevista per le controversie relative ai poteri dell'autorità di regolazione dell'energia si applica anche agli atti di ARERA e non dipende dalla sede formale di adozione dell'atto.
- La competenza funzionale fondata sulla natura del potere esercitato si estende agli atti presupposti, preparatori, endoprocedimentali e attuativi che siano funzionalmente connessi all'esercizio del potere regolatorio.
- Quando una controversia censura direttamente un atto regolatorio di ARERA e, congiuntamente, un atto applicativo adottato da altro soggetto strumentale o ausiliario, la competenza funzionale del TAR Lombardia opera in senso attrattivo sull'intera controversia.
- La concentrazione presso il TAR Lombardia delle controversie riconducibili al potere regolatorio di ARERA prevale sulle regole generali di competenza territoriale basate sulla sede dell'amministrazione emanante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →