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Ordinanza

Ordinanza n. 820/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che condannava il Comune al pagamento di € 68.538,99, oltre interessi moratori e spese legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 508/2023 del Tribunale di Termini Imerese, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 68.538,99, comprensivi di IVA, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 fino al soddisfo e alle spese di lite. Con la sentenza n. 2354/2025 il TAR aveva accertato l’inottemperanza comunale e nominato un commissario ad acta. Nel corso dell’attività commissariale il Comune aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e disposto la liquidazione delle somme dovute. La società aveva però richiesto anche gli interessi moratori maturati tra il riconoscimento del debito e l’effettivo pagamento. Il commissario ad acta ha quindi chiesto chiarimenti e una proroga per verificare la debenza degli ulteriori interessi e, se dovuti, procedere alla loro liquidazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta del commissario ad acta e ha prorogato di ulteriori 45 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, il termine per completare le attività necessarie all’integrale esecuzione della sentenza. Il Collegio ha chiarito che gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 devono essere calcolati fino all’effettivo pagamento del credito, conformemente a quanto stabilito nel titolo esecutivo. La proroga è stata quindi ritenuta necessaria per consentire la verifica e l’eventuale liquidazione della residua quota di interessi. L’ordinanza deve essere comunicata al commissario ad acta e alle parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231/2002

    interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 fino al soddisfo

    Gli interessi moratori dovuti sul credito devono essere calcolati sino all’effettivo pagamento, non fermandosi al momento del riconoscimento del debito o della liquidazione contabile.

Massime di principio

  • Quando il titolo esecutivo riconosce interessi moratori fino al soddisfacimento del credito, tali interessi devono essere calcolati sino all’effettivo pagamento, anche per il periodo successivo al riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora residuino questioni di quantificazione o liquidazione di somme necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta per consentirgli di completare gli accertamenti e adottare gli atti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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