Sentenza del 11/06/2019 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Gruppo industriale - Tassazione di parte delle provvigioni passive - Spese di pubblicità - Riconoscimento come costo dello sconto concesso da una società ad un'altra società appartenente allo stesso gruppo industriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre riprese a tassazione: il recupero di una parte delle provvigioni passive corrisposte a una società del medesimo gruppo, la deducibilità delle quote di ammortamento relative a spese di pubblicità capitalizzate e il riconoscimento fiscale di uno sconto concesso a un'altra società del gruppo. La contribuente contestava la correlazione delle provvigioni con l'attività di altre società del gruppo, la natura pluriennale dei benefici derivanti dalle spese pubblicitarie e la presunta antieconomicità dello sconto.
La decisione
Il recupero delle provvigioni passive è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui l'Amministrazione non aveva dimostrato la correlazione delle provvigioni con l'attività dell'altra società del gruppo. Sono state invece ritenute recuperabili le quote annue di ammortamento delle spese di pubblicità capitalizzate, poiché tali spese producevano benefici pluriennali destinati a riflettersi anche su esercizi successivi. Lo sconto infragruppo è stato riconosciuto come costo deducibile, non essendo risultato antieconomico: la società aveva documentato che la percentuale applicata non si discostava da quella riconosciuta ad altre società di distribuzione. Nel complesso, la decisione è favorevole alla società contribuente sui rilievi esaminati.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi
Una spesa è deducibile quando presenta un collegamento concreto con l'attività d'impresa. Per contestare provvigioni passive infragruppo non è sufficiente rilevare il rapporto societario: occorre dimostrare l'assenza di correlazione con l'attività esercitata o l'inutilità della prestazione.
Disciplina fiscale dell'ammortamento delle spese di pubblicità
Le spese di pubblicità capitalizzate possono essere ammortizzate su più esercizi quando producono utilità o benefici pluriennali; le relative quote annue possono quindi essere dedotte negli esercizi di competenza.
Principio di antieconomicità e deducibilità dei costi
L'Amministrazione finanziaria può contestare costi manifestamente sproporzionati o irragionevoli, ma la contestazione deve essere supportata da elementi concreti. Uno sconto infragruppo non è antieconomico se è coerente con le condizioni applicate a soggetti comparabili e adeguatamente documentato.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo, la sola appartenenza allo stesso gruppo non rende automaticamente indeducibili provvigioni, sconti o altri costi: è necessario valutare l'effettività, l'inerenza e la congruità economica dell'operazione.
- Per difendere provvigioni passive infragruppo è opportuno conservare contratti, fatture, report dell'attività svolta, criteri di calcolo e documentazione che dimostri il beneficio per la società che sostiene il costo.
- Le spese di pubblicità che producono effetti oltre l'esercizio in cui sono sostenute possono essere trattate come costi pluriennali, con deduzione mediante ammortamento secondo criteri coerenti e documentati.
- La contestazione di antieconomicità richiede un confronto con condizioni di mercato o con operazioni analoghe; la dimostrazione che lo sconto applicato è in linea con quello concesso ad altri distributori costituisce un elemento difensivo rilevante.
- In caso di rettifica fiscale, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti per mettere in dubbio l'inerenza o la congruità del costo; il contribuente deve, a sua volta, documentare l'effettività dell'operazione e la ragionevolezza delle condizioni applicate.
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