Cassazione Penale, Sentenza n. 25767/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tedesco era stato condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) per complessivi circa 25,4 grammi di hashish suddivisi in 19 dosi. Ha impugnato chiedendo (1) motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando assenza di strumenti di spaccio, ampia collaborazione e assenza di contatti criminali; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando il modesto quantitativo, l'assenza di precedenti e la qualità di assuntore. Ha poi aggiunto motivi nuovi contestando la responsabilità e la mancata ricostruzione dell'occasionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo che contestava la responsabilità perché non dedotto nel ricorso principale. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, confermando che la quantità e la confezione (circa 25 grammi suddivisi in 19 stecche) escludono la scarso offensività richiesta per la causa di non punibilità; è sufficiente l'assenza di uno dei presupposti decisivi per escludere il beneficio. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato considerato geneticamente inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, anche alla luce della motivazione completa del Tribunale che aveva valorizzato il precedente del condannato e ritenuto congrua la pena nel minimo edittale ridotto per scelta di rito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina la fattispecie di detenzione di stupefacenti per fini non esclusivamente personali; nel caso la Corte ha ritenuto sussistente la qualificazione per lo spaccio in considerazione del quantitativo e della suddivisione in dosi
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia l'esclusione può fondarsi anche sulla mancanza di uno solo dei presupposti decisivi (ad esempio quantità non minima)
art. 133, primo comma, cod. pen.
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte richiede che il giudice indichi i criteri rilevanti ma non necessariamente tutti
art. 62-bis cod. pen.
Riferita nel contesto delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti dalla difesa non incidevano sul profilo previsto dall'art. 62-bis e risultassero eccentrici rispetto alla norma
art. 581, lett. a) cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui i motivi nuovi in cassazione devono attinere ai punti della decisione già enunciati nell'atto di gravame; motivi nuovi non connessi sono inammissibili
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva ma il giudice può escluderla motivando la mancanza anche di un solo presupposto decisivo, per esempio un quantitativo di droga non minimale o la presenza di confezionamento indicativo di spaccio
- Le attenuanti generiche vanno dedotte con elementi concreti e specifici; rilanciare in cassazione argomentazioni già esaminate e confutate dal primo giudice, senza nuove prove o elementi, è spesso inammissibile per genericità o manifesta infondatezza
- I 'motivi nuovi' in cassazione devono essere coerenti e connessi ai punti del gravame originario; nuovi rilievi non dedotti nel ricorso principale sono normalmente dichiarati inammissibili
- Nel giudizio sui reati di stupefacenti la quantità complessiva e la modalità di confezionamento (dosi già predisposte) pesano fortemente contro il riconoscimento di benefici come la non punibilità per tenuità o attenuanti significative
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; perciò è essenziale formulare motivi specifici, pertinenti e supportati da elementi probatori
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