Cassazione Civile, Ordinanza n. 08649/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, assunto nel 2003 da una società poi incorporata, ha chiesto di accertare che sin dall'inizio il rapporto fosse in realtà alle dipendenze di un'altra società del medesimo gruppo, indicata come datore di lavoro occulto. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendola tardiva per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, assumendo che il termine dovesse decorrere già dalla situazione originaria del rapporto e comunque dall'entrata in vigore della norma. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: (1) la violazione dell'art. 32 L. 183/2010 e dei criteri ermeneutici, lamentando un'estensione analogica impropria della decadenza a ipotesi diverse dal contratto a termine; (2) la violazione del medesimo art. 32 in relazione a Costituzione, Carta dei diritti UE e CEDU, contestando la decorrenza del termine e sostenendo che, in mancanza di risoluzione del rapporto e avvenuta fusione tra le società, non vi fosse un dies a quo utile; (3) il vizio di motivazione per mancata indicazione del dies a quo della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto non applicabile la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 alla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un datore di lavoro diverso da quello formale, in assenza di un atto scritto o equipollente che negasse la titolarità del rapporto. La Corte d'appello non aveva considerato tale discrimine, avendo ritenuto decaduta la domanda pur in presenza di un rapporto con datore formale cessato per fusione e senza un atto di diniego della titolarità.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
La decadenza prevista dalla norma non si applica alle domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro occulto o diverso da quello formale, quando manchi un atto scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto; il profilo impugnatorio è decisivo per l'operatività del termine.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato come criterio interpretativo per contestare l'estensione analogica della decadenza oltre i casi espressamente previsti.
art. 14 disp. prel. c.c.
Invocato come criterio interpretativo per contestare l'applicazione analogica della disciplina decadenziale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compressione del diritto di azione derivante dalla ritenuta decadenza.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo contro l'applicazione della decadenza.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
art. 39 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla decorrenza del termine, ma non centrale nella ratio decidendi.
art. 132 c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione sul dies a quo della decadenza.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 opera solo quando vi sia un atto scritto o equipollente che, in modo espresso o comunque riconoscibile, neghi la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di contestazione.
- La domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo a un datore di lavoro diverso da quello formalmente apparente non è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), se manca un provvedimento impugnabile che abbia esternato il diniego della titolarità del rapporto.
- Nel valutare l'operatività di un termine decadenziale in materia di rapporti di lavoro, il giudice deve verificare la presenza del presupposto impugnatorio: senza un atto formale da impugnare, il termine non decorre.
- La mera esistenza di una successiva vicenda societaria, come la fusione per incorporazione, non basta da sola a far decorrere la decadenza se la domanda mira all'accertamento originario di un rapporto occulto e non all'impugnazione di un atto che lo abbia negato.
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