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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35622/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2 l. fall.). L'imputato deduceva: 1) carenza o manifestà illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), contestando che la Corte d'appello si sia limitata a richiamare la sua esperienza pregressa e precedenti penali senza indicare elementi concreti che provassero la consapevolezza/volontà di non tenere le scritture contabili; inoltre affermava di avere un ruolo solo formale di amministratore e di non avere competenze tecniche effettive; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presentata in appello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo che l'elemento soggettivo fosse adeguatamente desunto dalla qualità di amministratore unico, dalla non occasionalità delle cariche ricoperte (pregresse società e imprese individuali), e dai precedenti penali specifici in materia fallimentare, nonché dalla totale omessa tenuta delle scritture contabili per gli anni 2018-2020. Ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini dell'art. 217 l.f., della eventuale ricostruzione dello stato passivo ad opera del curatore: l'impedimento alla ricostruzione caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale, non la bancarotta semplice documentale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità: il diniego può essere espresso anche implicitamente e risultava dal complessivo giudizio di gravità della condotta e dal grado di colpevolezza evidenziati in motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza resa il 07/10/2025.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta semplice documentale si configura per la totale omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie; per questa fattispecie è irrilevante che il curatore sia poi riuscito a ricostruire lo stato passivo: l'elemento soggettivo (dolo o colpa) può desumersi da circostanze quali la qualità di amministratore, la non occasionalità delle cariche e precedenti specifici.

  • art. 131-bis codice penale

    La possibile applicazione della particolare tenuità del fatto va valutata dal giudice; il diniego può risultare anche implicitamente dal complessivo percorso motivazionale che evidenzi gravità della condotta e rilevante grado di colpevolezza.

  • art. 173, comma 1 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Limiti dei motivi di ricorso per cassazione (richiamato come limite formale alla deduzione dei motivi nel ricorso).

  • art. 611 codice di procedura penale (come modificato)

    Regime di trattazione dei ricorsi per cassazione dopo le modifiche: possibilità di trattare il ricorso in assenza di trattazione orale se non richiesta; richiamato proceduralmente per il dibattimento in Cassazione.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancanza totale delle scritture contabili per più esercizi antecedenti il fallimento costituisce elemento materiale grave che il giudice può ritenere sintomatico dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), specie se il soggetto era amministratore e non occasionale nella gestione di imprese.
  • Il fatto che un amministratore abbia un ruolo 'formale' o scarse competenze tecniche non esclude automaticamente la responsabilità penale: la qualità di amministratore impone per legge l'obbligo di tenuta delle scritture, e la prova della consapevolezza/volontà può essere desunta da circostanze obiettive e dalla condotta complessiva.
  • La possibilità di ricostruzione dello stato passivo da parte del curatore non esclude la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale; l'ostacolo alla ricostruzione è invece elemento caratterizzante la bancarotta fraudolenta documentale.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) deve essere valutata dal giudice, ma il relativo diniego può essere motivato anche implicitamente se il complesso argomentativo dimostra la gravità della condotta e il grado di colpevolezza.
  • In Cassazione il dolo può essere ritenuto provato anche per via indiziaria: la motivazione deve però indicare il percorso logico che collega le circostanze al convincimento del giudice; attacchi generici alla motivazione sono difficilmente vincenti se la decisione di merito espone elementi concreti.

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