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Provvedimento

Deliberazione n. 365 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 6 maggio 2026 nei confronti di Facebook/Meta, TikTok, Telegram, Reddit e Tinder, a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di sei piattaforme digitali per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica di cinque determinazioni urgenti adottate il 6 maggio 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall’art. 9, comma 1, del d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha dichiarato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Reddit e Tinder.

La segnalazione è stata trasmessa ai gestori interessati attraverso il procedimento previsto dalla disciplina d’urgenza. Il testo del provvedimento non riporta elementi identificativi della persona interessata né descrive il contenuto specifico del materiale, limitandosi a qualificarlo come materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di possibile diffusione non consensuale.

Determinazioni d’urgenza del 6 maggio 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 227-231 del 6 maggio 2026.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Reddit Netherlands B.V. e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, così da consentire le attività di individuazione e blocco senza la necessità di diffondere o rendere direttamente disponibile il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • l’impiego di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure utilizzate per tale conservazione.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 6 maggio 2026.

Ratifica del Garante

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e riguarda i provvedimenti nn. 227/2026, 228/2026, 229/2026, 230/2026 e 231/2026, adottati nei confronti dei sei gestori indicati.

Effetti per i gestori delle piattaforme

Il provvedimento conferma l’obbligo per i gestori destinatari di mantenere le misure immediate finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e di rispettare la prescrizione di conservazione probatoria per il periodo di dodici mesi, con adeguate garanzie di riservatezza e non identificabilità diretta degli interessati.

Il testo non prevede sanzioni amministrative pecuniarie né indica ulteriori termini o obblighi diversi da quelli contenuti nelle determinazioni urgenti ratificate.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

Una persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Reddit e Tinder.

Misure urgenti adottate il 6 maggio 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Reddit Netherlands B.V. e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle piattaforme è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 227/2026-231/2026, adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

Come è indicizzato

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