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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24441/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (la Cassa) impugnavano la decisione che aveva ritenuto dovuta la riliquidazione delle pensioni dei controricorrenti utilizzando per la rivalutazione dei redditi l'indice ISTAT dell'anno 1980 (svalutazione 1979-1980 pari al 21,1%) anziché l'indice dell'anno 1981 (svalutazione 1980-1981 pari al 18,7%) come aveva operato la Cassa. Inoltre la Cassa contestava che non potesse essere rifiutata la riliquidazione per il mancato versamento dei maggiori contributi risultanti dall'applicazione del coefficiente maggiore e deduceva l'applicabilità del regolamento della Cassa (2005/2006) che esclude dal computo annualità con omissione contributiva anche parziale; chiedeva altresì il recupero delle differenze contributive e sosteneva la decorrenza delle rivalutazioni dal 1.1.1983 in forza del d.m. 30.9.1982.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato (confermando il principio secondo cui i redditi da porre a base della pensione devono essere rivalutati a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n.576/80, cioè dal 1980, applicando l'indice ISTAT dell'anno 1980). Ha invece accolto i second o e il quarto motivo, ritenendo che l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione inferiore da parte della Cassa abbia determinato una parziale omissione contributiva e che, ai fini del calcolo della pensione, vada preso a riferimento il reddito effettivamente coperto dalla contribuzione versata; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per gli accertamenti conseguenti (in particolare valutazione dell'inadempimento contributivo, della sua imputabilità e delle conseguenze sul calcolo della pensione). Il terzo motivo è stato in parte ritenuto inammissibile e in parte infondato. Spese compensate in parte come da provvedimento.

Norme richiamate

  • legge n.576/1980, art.2

    "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione"

    La Corte interpreta "effettiva" come riferita alla contribuzione effettivamente versata: l'anno contribuito anche solo parzialmente può concorrere all'anzianità ma la misura della pensione è commisurata alla contribuzione effettivamente versata.

  • legge n.576/1980, artt.15,16,26,27

    L'art.27, co.4 è stato interpretato non come norma meramente transitoria ma come criterio generale che impone di rivalutare i redditi a partire dall'anno di entrata in vigore della legge (1980), applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980. L'art.16 e le disposizioni connesse collegano la rivalutazione dei redditi alla determinazione dell'obbligo contributivo.

  • art.2116 c.c.

    Richiamata nelle difese, ma la Corte osserva che la prescrizione contributiva non legittima automaticamente il diritto a una maggior pensione: la prescrizione può incidere sul recupero del credito contributivo ma non sul diritto al maggior quantum della pensione se non sorretto da contribuzione effettiva.

  • d.m. Giustizia 30.9.1982

    Atto amministrativo/di delibera della Cassa che aveva fatto decorrere la rivalutazione dal 1981; la Corte ritiene che un atto regolamentare non possa prevalere sul criterio normativo primario dettato dall'art.27, co.4 della legge n.576/80.

  • Regolamento Cassa 16.12.2005 (approvato 2006)

    Il Regolamento non può essere sindacato come norma primaria se invocato come tale; la sua applicabilità e l'ermeneutica contrattuale vanno valutate con specificità. La Corte ha ritenuto che, comunque, il principio secondo cui anni parzialmente non versati possono concorrere all'anzianità ma determinano una commisurazione della pensione alla contribuzione effettiva è già desumibile dalla giurisprudenza e dalla legge.

Massime di principio

  • Per la previdenza forense la rivalutazione dei redditi da porre a base della pensione, ex art.27 co.4 l. n.576/80, si applica a partire dall'anno di entrata in vigore della legge (1980) e s'individua con l'indice ISTAT medio annuo di quell'anno.
  • La misura della pensione è commisurata alla contribuzione effettivamente versata: se la rivalutazione applicata nelle annualità pregresse è stata inferiore e ha determinato versamenti contributivi minori, la pensione deve essere calcolata in rapporto ai redditi effettivamente coperti dalla contribuzione pagata.
  • L'esistenza di un'omissione contributiva parziale (differenza tra coefficiente dovuto e coefficiente applicato) integra inadempimento utilizzabile ai fini della misura della prestazione; la valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento (es. errore non vincibile) è onere probatorio del debitore e va accertata in sede di rinvio.
  • Un atto regolamentare o una delibera della Cassa (es. d.m. o regolamento interno) non possono mutare il criterio primario stabilito dalla legge; gli atti regolamentari possono essere disapplicati se contrastano con la norma primaria.
  • La prescrizione del credito contributivo non produce automaticamente il diritto a un maggior importo pensionistico: la prescrizione incide sul recupero del credito ma non surroga la necessità di contribuzione effettiva per il calcolo del quantum della pensione.

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