Cassazione Civile, Sentenza n. 24415/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello di Zanapa riconoscendogli il diritto all'APE sociale; questione centrale se rapporti di lavoro a termine di durata inferiore a sei mesi successivi a una disoccupazione determinata da licenziamento collettivo (2013) facciano venire meno lo «stato di disoccupazione» richiesto dall'art. 1 co.179 lett. a) L. n.232/2016 per accedere all'APE sociale, nonché se il conseguente godimento di NASpI dopo un contratto a termine interrompa il requisito di disoccupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS e confermato la decisione della Corte d'appello: i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi non fanno venir meno lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell'APE sociale (al più lo sospendono ai sensi della disciplina sulla NASpI), il requisito da verificare è lo stato di disoccupazione coevo alla domanda e la sua causa (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale) così come previsto dal testo originario del 2016; non è necessaria una correlazione positiva tra fruizione dell'indennità di disoccupazione e diritto all'APE (la fruizione è un requisito negativo: se fruita deve essere cessata da almeno tre mesi). La modifica normativa del 2018 ha ampliato la platea ma non opera retroattivamente rispetto alla domanda del 19/6/2017.
Norme richiamate
art. 1 co. 179 lett. a) L. n. 232/2016
Definisce i requisiti per l'APE sociale: stato di disoccupazione determinato da licenziamento/dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale e distanza temporale di almeno tre mesi dalla conclusione dell'eventuale indennità di disoccupazione; la Corte interpreta il requisito della disoccupazione come requisito socio-economico coevo alla domanda, non come dipendente dalla sola ultima prestazione di NASpI.
art. 1 co. 162 lett. b) L. n. 205/2017
Novella che ha ampliato, dal 1/1/2018, l'accesso all'APE sociale ai lavoratori la cui disoccupazione derivi dalla scadenza del termine del rapporto a tempo determinato a certe condizioni; la Corte ne riconosce la portata ampliativa ma ne esclude efficacia retroattiva rispetto alla domanda del 2017.
D.lgs. n. 22/2015 (Disciplina NASpI)
Norme su compatibilità tra lavoro subordinato temporaneo e NASpI: lavori di durata non superiore a sei mesi sospendono lo stato di disoccupazione e la corresponsione della NASpI; la Corte usa tale disciplina per affermare che brevi rapporti non cancellano lo stato di disoccupazione rilevante per l'APE.
art. 3 co.1 lett. c) D.lgs. n. 22/2015
Previsione che esclude il diritto alla NASpI per lavori svolti inferiori a trenta giorni; la Corte la richiama per evidenziare come l'assenza di fruizione di NASpI non debba precludere l'accesso all'APE.
art. 9 D.lgs. n. 22/2015
Richiamato in relazione alla compatibilità della NASpI con lavori subordinati di durata non superiore a sei mesi (sospensione e non perdita dello stato di disoccupazione).
art. 19 D.lgs. n. 150/2015
Definizione normativa di stato di disoccupazione (dichiarazione di immediata disponibilità); la Corte la utilizza per sostenere che la reoccupazione breve non elimina lo stato di disoccupazione.
DPCM 88/2017 art. 8
Richiamato in relazione all'incompatibilità tra APE sociale e trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione; conferma la natura negativa del requisito relativo alla fruizione degli indennizzi.
art. 24 co.6 d.l. n.201/2011 conv. L. n.214/2011
Richiamato sulla durata massima dell'APE sociale in rapporto al conseguimento dell'età pensionabile di vecchiaia; disciplina la durata del sostegno economico.
Cass. sent. n. 24950/2024
Precedente di legittimità che ha affermato l'indipendenza tra fruizione della indennità di disoccupazione e diritto all'APE sociale: la fruizione è requisito negativo (se fruita deve essere cessata), ma non condizione positiva.
Cass. sent. n. 30258/2024
Precedente usato per confermare che rapporti di durata inferiore a sei mesi dopo la cessazione non ostano all'accesso all'APE sociale e che la legge 2018 non ha modificato retroattivamente i requisiti originari.
Cass. sent. n. 7846/2025
Ulteriore pronuncia che riconosce il diritto all'APE sociale anche a chi non ha mai fruito della indennità di disoccupazione purché sia in stato di disoccupazione e abbia gli altri requisiti anagrafici e contributivi.
Massime di principio
- Lo «stato di disoccupazione» richiesto per l'APE sociale va valutato nella sua situazione attuale al momento della domanda e in relazione alla causa originaria della disoccupazione prevista dalla norma; non è necessario che derivi direttamente dall'ultimo rapporto che ha dato luogo a NASpI.
- Rapporti di lavoro subordinato di breve durata (in particolare inferiori a sei mesi) instaurati dopo una disoccupazione determinata da licenziamento non eliminano il requisito dello stato di disoccupazione rilevante per l'APE sociale: essi al più sospendono la fruizione della indennità ma non la cancellano come requisito socio-economico.
- La fruizione della NASpI o di altri trattamenti per disoccupazione è un requisito negativo: se l'interessato ha fruito di tali indennità deve essere cessata da almeno tre mesi; ma il diritto all'APE non richiede necessariamente di aver percepito la NASpI.
- Le modifiche normative successive (es. legge di bilancio 2018) che ampliano la platea devono essere valutate secondo la loro efficacia temporale; norme introdotte dopo la domanda non operano retroattivamente.
- In casi analoghi conviene verificare: a) la causa originaria della disoccupazione (rientra tra quelle previste dalla norma originaria?); b) la presenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda; c) la durata e la natura di eventuali rapporti di lavoro successivi (se inferiori a sei mesi generalmente non precludono l'APE); d) l'eventuale fruizione di NASpI e la data di cessazione della stessa.
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