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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24415/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello di Zanapa riconoscendogli il diritto all'APE sociale; questione centrale se rapporti di lavoro a termine di durata inferiore a sei mesi successivi a una disoccupazione determinata da licenziamento collettivo (2013) facciano venire meno lo «stato di disoccupazione» richiesto dall'art. 1 co.179 lett. a) L. n.232/2016 per accedere all'APE sociale, nonché se il conseguente godimento di NASpI dopo un contratto a termine interrompa il requisito di disoccupazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS e confermato la decisione della Corte d'appello: i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi non fanno venir meno lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell'APE sociale (al più lo sospendono ai sensi della disciplina sulla NASpI), il requisito da verificare è lo stato di disoccupazione coevo alla domanda e la sua causa (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale) così come previsto dal testo originario del 2016; non è necessaria una correlazione positiva tra fruizione dell'indennità di disoccupazione e diritto all'APE (la fruizione è un requisito negativo: se fruita deve essere cessata da almeno tre mesi). La modifica normativa del 2018 ha ampliato la platea ma non opera retroattivamente rispetto alla domanda del 19/6/2017.

Norme richiamate

  • art. 1 co. 179 lett. a) L. n. 232/2016

    Definisce i requisiti per l'APE sociale: stato di disoccupazione determinato da licenziamento/dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale e distanza temporale di almeno tre mesi dalla conclusione dell'eventuale indennità di disoccupazione; la Corte interpreta il requisito della disoccupazione come requisito socio-economico coevo alla domanda, non come dipendente dalla sola ultima prestazione di NASpI.

  • art. 1 co. 162 lett. b) L. n. 205/2017

    Novella che ha ampliato, dal 1/1/2018, l'accesso all'APE sociale ai lavoratori la cui disoccupazione derivi dalla scadenza del termine del rapporto a tempo determinato a certe condizioni; la Corte ne riconosce la portata ampliativa ma ne esclude efficacia retroattiva rispetto alla domanda del 2017.

  • D.lgs. n. 22/2015 (Disciplina NASpI)

    Norme su compatibilità tra lavoro subordinato temporaneo e NASpI: lavori di durata non superiore a sei mesi sospendono lo stato di disoccupazione e la corresponsione della NASpI; la Corte usa tale disciplina per affermare che brevi rapporti non cancellano lo stato di disoccupazione rilevante per l'APE.

  • art. 3 co.1 lett. c) D.lgs. n. 22/2015

    Previsione che esclude il diritto alla NASpI per lavori svolti inferiori a trenta giorni; la Corte la richiama per evidenziare come l'assenza di fruizione di NASpI non debba precludere l'accesso all'APE.

  • art. 9 D.lgs. n. 22/2015

    Richiamato in relazione alla compatibilità della NASpI con lavori subordinati di durata non superiore a sei mesi (sospensione e non perdita dello stato di disoccupazione).

  • art. 19 D.lgs. n. 150/2015

    Definizione normativa di stato di disoccupazione (dichiarazione di immediata disponibilità); la Corte la utilizza per sostenere che la reoccupazione breve non elimina lo stato di disoccupazione.

  • DPCM 88/2017 art. 8

    Richiamato in relazione all'incompatibilità tra APE sociale e trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione; conferma la natura negativa del requisito relativo alla fruizione degli indennizzi.

  • art. 24 co.6 d.l. n.201/2011 conv. L. n.214/2011

    Richiamato sulla durata massima dell'APE sociale in rapporto al conseguimento dell'età pensionabile di vecchiaia; disciplina la durata del sostegno economico.

  • Cass. sent. n. 24950/2024

    Precedente di legittimità che ha affermato l'indipendenza tra fruizione della indennità di disoccupazione e diritto all'APE sociale: la fruizione è requisito negativo (se fruita deve essere cessata), ma non condizione positiva.

  • Cass. sent. n. 30258/2024

    Precedente usato per confermare che rapporti di durata inferiore a sei mesi dopo la cessazione non ostano all'accesso all'APE sociale e che la legge 2018 non ha modificato retroattivamente i requisiti originari.

  • Cass. sent. n. 7846/2025

    Ulteriore pronuncia che riconosce il diritto all'APE sociale anche a chi non ha mai fruito della indennità di disoccupazione purché sia in stato di disoccupazione e abbia gli altri requisiti anagrafici e contributivi.

Massime di principio

  • Lo «stato di disoccupazione» richiesto per l'APE sociale va valutato nella sua situazione attuale al momento della domanda e in relazione alla causa originaria della disoccupazione prevista dalla norma; non è necessario che derivi direttamente dall'ultimo rapporto che ha dato luogo a NASpI.
  • Rapporti di lavoro subordinato di breve durata (in particolare inferiori a sei mesi) instaurati dopo una disoccupazione determinata da licenziamento non eliminano il requisito dello stato di disoccupazione rilevante per l'APE sociale: essi al più sospendono la fruizione della indennità ma non la cancellano come requisito socio-economico.
  • La fruizione della NASpI o di altri trattamenti per disoccupazione è un requisito negativo: se l'interessato ha fruito di tali indennità deve essere cessata da almeno tre mesi; ma il diritto all'APE non richiede necessariamente di aver percepito la NASpI.
  • Le modifiche normative successive (es. legge di bilancio 2018) che ampliano la platea devono essere valutate secondo la loro efficacia temporale; norme introdotte dopo la domanda non operano retroattivamente.
  • In casi analoghi conviene verificare: a) la causa originaria della disoccupazione (rientra tra quelle previste dalla norma originaria?); b) la presenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda; c) la durata e la natura di eventuali rapporti di lavoro successivi (se inferiori a sei mesi generalmente non precludono l'APE); d) l'eventuale fruizione di NASpI e la data di cessazione della stessa.

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