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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17470/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato per soppressione della posizione nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata nel 2014. Aveva impugnato il recesso e poi avviato un tentativo di conciliazione indirizzato soltanto alla società cessionaria del ramo d'azienda, subentrata dopo il trasferimento. In giudizio chiedeva di accertare l'illegittimità del licenziamento e di ottenere la tutela reintegratoria o, in subordine, il risarcimento. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile o comunque rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966, perché l'atto impeditivo della decadenza non era stato rivolto al soggetto che aveva intimato il licenziamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, la formazione di un giudicato interno sulla ritenuta idoneità del tentativo di conciliazione proposto alla cessionaria a impedire la decadenza; dall'altro, la violazione degli artt. 6 L. n. 604/1966 e 2112 c.c., sostenendo che l'atto conciliativo rivolto alla cessionaria dovesse bastare a conservare l'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la dedotta formazione di un giudicato interno, rilevando che la questione della idoneità del tentativo di conciliazione a impedire la decadenza era rimasta effettivamente controversa nei gradi di merito e non era stata definita in modo autonomo con efficacia preclusiva. Sul secondo motivo ha confermato la soluzione dei giudici di rinvio: quando il licenziamento sia stato intimato prima del trasferimento d'azienda e abbia già prodotto l'effetto estintivo del rapporto, l'impugnazione stragiudiziale e gli atti impeditivi della decadenza devono essere indirizzati al cedente, perché solo l'eventuale annullamento del recesso può far rivivere ex tunc il rapporto e consentire l'operatività dell'art. 2112 c.c. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciabili con ricorso per cassazione, qui evocati per dedurre violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre i fatti costitutivi e anche i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, ma solo se il capo di decisione sia autonomamente idoneo a costituire oggetto di pronuncia.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    l'impugnazione del licenziamento è soggetta a decadenza e gli atti impeditivi devono essere compiuti nei confronti del soggetto legittimato passivo del recesso.

  • art. 2112 c.c.

    opera solo se al momento del trasferimento il rapporto di lavoro è ancora in essere; se il licenziamento ha già prodotto effetto estintivo, la norma torna a rilevare solo dopo l'annullamento del recesso.

  • art. 18, L. n. 300/1970

    la reintegrazione è conseguenza possibile dell'annullamento del licenziamento, ma presuppone la tempestiva impugnazione del recesso.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    richiamato dal lavoratore come parametro per contestare la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo.

  • art. 4, co. 9, L. n. 223/1991

    richiamato dal lavoratore per censurare tardività e genericità della comunicazione sulle modalità applicative dei criteri di scelta.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma su una questione che non sia stata definita con un capo autonomo della decisione, soprattutto quando il punto rimane assorbito o comunque controverso nei successivi gradi di merito.
  • Nelle controversie in cui il licenziamento sia stato intimato prima del trasferimento d'azienda, l'impugnazione stragiudiziale e gli atti impeditivi della decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966 devono essere rivolti al cedente, poiché è il soggetto che ha intimato il recesso.
  • Il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. non impedisce l'estinzione del rapporto già determinata da un licenziamento efficace prima del trasferimento; la continuità del rapporto con il cessionario può operare solo se il recesso sia rimosso con effetti ex tunc.
  • L'eventuale domanda di reintegrazione nei confronti del cessionario non elide la necessità di una previa e tempestiva impugnazione del licenziamento nei confronti del cedente, che resta l'atto da caducare.
  • Quando il licenziamento collettivo sia contestato per violazione dei criteri di scelta o delle procedure informative, resta comunque decisivo il rispetto delle decadenze processuali previste per l'impugnazione del recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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