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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2026, n. 72

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Normativa italiana26G00087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica le norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, fissando per il sistema integrato un contributo annuo alla finanza pubblica di 432,7 milioni per il 2027-2033, oltre al versamento di 92 milioni annui allo Stato. Introduce anche un accantonamento regionale per il 2025-2029, regole di compensazione e clausole di possibile incremento temporaneo in caso di eccezionali esigenze di finanza pubblica.

Misure di concorso alla finanza pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia e adeguamento alla governance economica europea

Misure di concorso alla finanza pubblica del Friuli-Venezia Giulia

Il decreto legislativo interviene sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica. Definisce nuovi obblighi di contribuzione del sistema integrato regionale, introduce un meccanismo di accantonamento per gli esercizi 2025-2029 e raccorda tali misure alla nuova governance economica europea.

Contributo annuo alla finanza pubblica

Per gli anni dal 2027 al 2033 il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di 432,7 milioni di euro. Resta fermo, inoltre, il versamento al bilancio dello Stato di 92 milioni di euro annui previsto da altra disposizione richiamata.

Modalità e termini di versamento

Le somme dovute sono versate all'erario con imputazione su uno specifico capitolo del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti da somme comunque spettanti alla Regione, anche tramite l'Agenzia delle Entrate per le somme riscosse tramite la Struttura di Gestione.

Possibile modifica temporanea del contributo

Lo Stato può modificare temporaneamente il contributo fino al limite massimo del 10% dei contributi vigenti per far fronte a eccezionali esigenze di finanza pubblica. Se sono necessarie manovre straordinarie per assicurare il rispetto delle norme europee sul riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo può essere aumentato per un periodo limitato di un'ulteriore percentuale, comunque non superiore al 10%. Contributi superiori richiedono il համաձայն con la Regione.

Limiti all'esercizio di tali facoltà

Le facoltà di modifica temporanea possono essere esercitate solo fino a quando il rapporto tra contributo e entrate correnti della Regione non supera la media dei rapporti tra contributi e entrate correnti delle altre autonomie speciali. Per il calcolo si considerano le entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

Credito regionale e compensazione

È confermato il credito della Regione previsto dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Tale credito può essere compensato annualmente con il contributo dovuto alla finanza pubblica.

Accantonamento regionale per la nuova governance economica europea

In deroga alla disciplina generale richiamata, la Regione deve accantonare, anche tenendo conto degli enti locali del territorio, importi pari a:

  • 22 milioni di euro per il 2025;
  • 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
  • 96 milioni di euro per il 2029.

La Regione, per conto del sistema integrato, deve iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione un fondo di pari importo. Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e non consente impegni di spesa.

Destinazione del fondo e conseguenze degli inadempimenti

Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in aggiunta a quello già previsto nel bilancio di previsione, se la Regione è in disavanzo. Se invece la Regione è in avanzo, il fondo resta vincolato agli investimenti, anche indiretti, da utilizzare nell'esercizio successivo con priorità rispetto alla formazione di nuovo debito.

Se non viene effettuato l'accantonamento o non è rispettato l'equilibrio di bilancio regionale, nell'esercizio successivo la quota accantonata deve essere aumentata della somma, in valore assoluto, del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'anno precedente. Se i dati di consuntivo o preconsuntivo non sono inviati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro il 31 maggio, l'accantonamento è incrementato del 10%.

Effetti sostitutivi e rapporto con il diritto dell'Unione europea

Gli obblighi introdotti per le annualità considerate contribuiscono al rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assolvono integralmente al dovere di solidarietà nazionale e sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato comunque denominate previste da intese o disposizioni di legge.

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