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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2026, n. 83

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Normativa italiana26G00100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il T.U. immigrazione per recepire la direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico: amplia le informazioni da comunicare, porta a 90 giorni i termini ordinari, introduce il rilascio entro 30 giorni dal completamento della domanda, estende alcune categorie escluse e impone al datore di lavoro di informare il lavoratore sugli atti del nulla osta. Si applica dal 22 maggio 2026.

Recepimento della direttiva UE sul permesso unico per cittadini di Paesi terzi

Recepimento della disciplina UE sul permesso unico

Il decreto modifica il testo unico immigrazione per adeguarlo alla direttiva (UE) 2024/1233 in materia di procedura unica di domanda per il rilascio del permesso unico ai cittadini di Paesi terzi. Interviene sia sul contenuto informativo del sistema, sia sui termini procedurali, sia sui soggetti esclusi o comunque interessati dalla disciplina.

Modifiche al testo unico immigrazione

Vengono aggiornate alcune disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 relative al permesso unico e alle informazioni che devono essere rese agli interessati. In particolare, si amplia il contenuto informativo richiamato dall’articolo 4-bis, comma 1-bis, con riferimento alle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro, ai documenti richiesti per la domanda e agli obblighi e garanzie procedurali a tutela dei lavoratori e dei loro familiari.

Permesso unico: contenuto, termini e rilascio

La disciplina del permesso unico è modificata per prevedere che il titolo riporti anche le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Restano applicabili le disposizioni dei commi 2-ter e 9-bis. Inoltre:

  • il termine ordinario di rilascio del permesso passa da 60 a 90 giorni;
  • in deroga ai commi 9 e 9-bis, il permesso unico deve essere rilasciato dal questore entro 30 giorni dal completamento della domanda.

Soggetti esclusi o comunque rientranti nella disciplina

È rivista la disciplina delle esclusioni dall’ambito di applicazione del permesso unico, con l’aggiornamento dei rinvii normativi. La modifica comprende, tra gli altri:

  • lavoratori rientranti in specifiche ipotesi dell’articolo 27 del T.U. immigrazione, incluse alcune figure ulteriormente richiamate;
  • stranieri che soggiornano o chiedono soggiorno per protezione temporanea;
  • studenti e persone in formazione nelle ipotesi richiamate;
  • soggetti che soggiornano per protezione speciale o per altri titoli umanitari o assimilati, nonché per motivi religiosi, acquisto della cittadinanza, apolidia o residenza elettiva, anche se in attesa della decisione sulla domanda.

Obblighi del datore di lavoro nel procedimento di nulla osta

Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.

Autorità competente

Il Ministero dell’interno è designato quale autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dalla disciplina modificata.

Decorrenza e coordinamento normativo

Le disposizioni si applicano dal 22 maggio 2026. Da tale momento, ogni riferimento normativo alla direttiva 2011/98/UE o al permesso unico del decreto legislativo n. 40/2014 deve intendersi riferito, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 e al permesso unico disciplinato dall’articolo 5, comma 8.1, del T.U. immigrazione come modificato dal decreto.

Testo integrale

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