Cassazione Civile, Ordinanza n. 20454/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle reciproche rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale e delle relative accettazioni, rilevando che tali dichiarazioni erano state notificate e sottoscritte anche personalmente dalle parti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo e, in applicazione dell’art. 391, comma 4, c.p.c., ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio di cassazione era stato promosso avverso un decreto del Tribunale di Reggio Emilia. Dalla decisione non emergono i contenuti della controversia di merito né i motivi specifici del ricorso principale e del ricorso incidentale. Risulta solo che entrambe le parti hanno successivamente depositato dichiarazioni di rinuncia ai rispettivi ricorsi e dichiarazioni di accettazione delle rinunce reciproche, sottoscritte anche personalmente dalle parti e regolarmente notificate.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia da parte delle controparti, il processo si estingue e la Corte può non provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, quando sia validamente accettata dalle controparti e notificata secondo le forme richieste, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
- Se il processo si estingue per effetto di reciproche rinunce accettate, la Corte può statuire che nulla sia dovuto per le spese di lite.
- Quando il provvedimento si fonda esclusivamente sulla rinuncia reciproca, la Corte non affronta il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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