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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento dell’inerzia serbata dall’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria in relazione alla definitiva liquidazione dell’importo dovuto a Pulitori ed Affini S.p.a. a titolo di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 e dell’art. 35 del Capitolato di gara, maturata nel periodo contrattuale febbraio 2021 – dicembre 2023, la cui debenza è stata riconosciuta e quantificata dall’Amministrazione resistente per un importo pari a € 406.853,63, oltre Iva, con nota prot. n. 0125276/24 del 25 novembre 2024, confermata il successivo 20 gennaio 2025; e dunque per l’accertamento, previa positiva valutazione della fondatezza della pretesa, dell’obbligo di provvedere con conseguente condanna ex artt. 31, commi 1 e 3, e 34, comma 1 lett. b) e c), c.p.a., ad adottare, entro un termine non superiore a 30 giorni, lo specifico provvedimento di liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale, maturata nel febbraio 2021 – dicembre 2023, quantificata ed accordata a Pulitori ed Affini S.p.a. per un importo pari a € 406.853,63, oltre Iva nonché, ove occorra, per la nomina ex art. 117, comma 3, c.p.a. di un Commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva. In relazione ai motivi aggiunti depositati in data 21.10.2025, per l’annullamento, previa conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a. - in parte qua, della Delibera n. 804 del 6 ottobre 2025, depositata in giudizio dall’ASL di Alessandria il 7 ottobre 2025 e trasmessa a Consoli S.p.a. il successivo 15 ottobre, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha disposto di procedere “… alla revisione prezzi prevista dall’art. 35 del Capitolato Speciale di gara approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 830 del 14.12.2016 …” in favore della ricorrente Consoli e di “RICONOSCERE, per il periodo 15.02.2020 – 31.12.2023, le seguenti somme dovute a titolo di revisione prezzi a seguito del contraddittorio e della rinegoziazione effettuata tra le parti …”, pari ad € 406.853,63, oltre Iva, nella parte in cui l’ASL di Alessandria non ha disposto la liquidazione degli interessi moratori dovuti ex lege ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali al citato provvedimento, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n. 0109225 del 14 ottobre 2025, con cui l’ASL di Alessandria, in riscontro alla lettera con cui la ricorrente Consoli, a mezzo dei propri legali, ha formulato istanza di rettifica della citata Delibera invitando e diffidando l’Amministrazione a provvedere alla liquidazione degli interessi di mora (doc. 18 - diffida in nome e per conto di Consoli S.p.a.), ha negato la debenza dei medesimi; nonché per l’accertamento della spettanza in capo a Consoli S.p.a. degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 del d.lgs. 231/2002 nella misura di € 116.595,31, calcolati sulla somma riconosciuta dall’Amministrazione, Iva inclusa, a decorrere dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi del 6 ottobre 2023 e sino alla data del 6 ottobre 2025, o, in via subordinata, nella misura minore di € 46.968,71, se calcolati dal 25 novembre 2024, data in cui le parti hanno raggiunto l’accordo sul quantum della revisione prezzi o, in via ulteriormente subordinata, nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia; e per la conseguente condanna dell’ASL di Alessandria al pagamento in favore di Consoli S.p.a. dell’importo dovuto a titolo di interessi di mora pari ad € 116.595,31, o, in subordine, pari ad € 46.968,71 o, in ulteriore subordine, pari all’importo minore o maggiore ritenuto di giustizia.

Giustizia amministrativa202501079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di revisione prezzi e, con motivi aggiunti, deliberazione di riconoscimento della revisione prezzi nella parte in cui non riconosce gli interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva agito contro il silenzio dell’ASL sull’istanza di revisione prezzi relativa al contratto di servizi di pulizia, sanificazione e attività connesse, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la liquidazione dell’importo riconosciuto come dovuto a titolo di revisione prezzi. Deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 35 del capitolato, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, correttezza, buona fede, legittimo affidamento e doverosità dell’azione amministrativa, oltre a sviamento e ingiustizia manifesta. Nelle more del giudizio, l’ASL adottava una deliberazione con cui riconosceva la revisione prezzi per euro 406.853,63 oltre IVA, ma negava la debenza degli interessi moratori. Con motivi aggiunti la società impugnava tale deliberazione nella parte relativa agli interessi, deducendo la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 231/2002 e dei principi di buona fede e correttezza, chiedendo l’accertamento e la condanna al pagamento degli interessi moratori, quantificati in via principale in euro 116.595,31 a decorrere dalla presentazione dell’istanza di revisione del 6 ottobre 2023, o, in subordine, dalla data del riconoscimento amministrativo del quantum.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’ASL si era pronunciata sull’istanza durante il giudizio, facendo venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio. Ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la revisione prezzi si articoli in una fase iniziale di verifica dei presupposti, caratterizzata dall’esercizio di potere autoritativo e da una posizione di interesse legittimo dell’appaltatore, e in una successiva fase concernente la quantificazione della pretesa, nella quale la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo. Poiché il procedimento di revisione prezzi si attiva necessariamente su istanza dell’impresa e prima di tale istanza non è configurabile un ritardo nel pagamento del compenso revisionale, gli interessi moratori decorrono almeno dalla data di presentazione dell’istanza. Non rileva, invece, la scadenza prevista per il pagamento dei corrispettivi originari del servizio, non ancora revisionati. La deliberazione dell’ASL è stata quindi annullata nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori decorrenti dal 6 ottobre 2023 fino al saldo effettivo. Le spese sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Fondano l’azione contro il silenzio e la possibilità di ottenere l’adempimento dell’obbligo di provvedere; il ricorso principale è divenuto improcedibile dopo l’adozione del provvedimento amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la pronuncia dell’amministrazione sull’istanza.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Disciplina la revisione prezzi nell’appalto e presuppone l’attivazione del relativo procedimento mediante istanza dell’impresa.

  • art. 35 del Capitolato Speciale di gara

    Costituisce la fonte contrattuale della revisione prezzi riconosciuta dall’ASL.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 231/2002

    Riconoscono gli interessi moratori per il ritardato pagamento delle somme dovute; nel caso della revisione prezzi, la decorrenza è stata individuata almeno nella data di presentazione dell’istanza di revisione.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito la conversione del rito in relazione ai motivi aggiunti proposti contro il provvedimento sopravvenuto.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza oggetto del giudizio, anche se tale provvedimento è contestato con motivi aggiunti.
  • Il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi si attiva necessariamente su istanza dell’appaltatore e comprende una fase di verifica dei presupposti, con esercizio di potere autoritativo e posizione di interesse legittimo del privato, seguita, in caso di riconoscimento, dalla fase di determinazione dell’importo, nella quale la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo.
  • Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono almeno dalla data di presentazione dell’istanza di revisione, poiché prima di tale istanza non è configurabile un ritardo dell’amministrazione nel pagamento del compenso revisionale.
  • Ai fini della decorrenza degli interessi moratori sul compenso revisionale non rileva la scadenza legale o contrattuale prevista per il pagamento dei corrispettivi originari del servizio, non ancora revisionati.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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