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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 01287/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202401237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, che aveva dichiarato prescritto il diritto alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare collocato a riposo)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato, cessato dal servizio a domanda all'età di 58 anni con 39 anni di servizio, aveva ottenuto la liquidazione del TFS in tre rate tra marzo e settembre 2018. Nel 2022 aveva diffidato l'INPS a rideterminare il trattamento includendo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; il ricorso al TAR era stato notificato nel marzo 2023. Il TAR aveva ritenuto prescritto il diritto, facendo decorrere il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio. L'appello deduceva, in primo luogo, l'erroneità del dies a quo, da individuare nell'ultimo ordinativo di pagamento del TFS, e l'effetto interruttivo della messa in mora. In secondo luogo, deduceva il diritto sostanziale al computo dei sei scatti, sulla base dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il beneficio spettasse anche al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio. L'INPS contestava entrambe le censure, sostenendo che la prescrizione decorresse dalla cessazione dal servizio e che il beneficio fosse limitato alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

La decisione

Il CGARS ha accolto entrambi i motivi e riformato la sentenza del TAR. Quanto alla prescrizione, ha aderito all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui il termine quinquennale per il diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Il pagamento rateale costituisce inoltre riconoscimento del debito con effetto interruttivo e il credito diviene integralmente esigibile con l'ultima rata. Poiché l'ultima rata era stata pagata il 28 settembre 2018, la prescrizione sarebbe maturata il 28 settembre 2023; la messa in mora del 12 ottobre 2022 e il successivo ricorso del 27 marzo 2023 erano quindi tempestivi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha confermato la perdurante applicazione della disposizione alle Forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, invocato dall'INPS per limitare il beneficio, è stato ritenuto abrogato e non suscettibile di reviviscenza; il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere relativo alla tempistica del collocamento. È stato inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime del computo dei sei scatti nel TFS. Il CGARS ha quindi accertato il diritto alla rideterminazione del TFS, condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    La messa in mora notificata dall'interessato interrompe la prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Il pagamento rateale del TFS costituisce riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2945, comma 1, c.c.

    Dall'atto interruttivo decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione.

  • art. 12, comma 74, d.l. n. 78/2010

    Impone il pagamento rateale del TFS per importi lordi superiori alla soglia indicata dal testo; l'ultima rata rileva ai fini dell'esigibilità integrale del credito.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    Il beneficio si applica anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la domanda non è decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, incluso quello della Guardia di Finanza.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione limitativa del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso è ritenuta abrogata.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    Ha sostituito la disposizione originaria del d.l. n. 379/1987; la sua successiva abrogazione non determina la reviviscenza della norma sostituita.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato espressamente l'art. 11 della l. n. 231/1990; l'abrogazione non comporta la reviviscenza della disciplina precedente.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disciplina dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della base pensionabile non modifica il computo dei sei scatti ex art. 6-bis nella base di calcolo del TFS.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 724/1994

    Disciplina la decorrenza di rivalutazione e interessi sulle somme dovute, applicata dal momento di maturazione del diritto fino all'effettivo pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, il dies a quo coincide con l'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la cessazione dal servizio.
  • Il pagamento rateale dell'indennità di buonuscita costituisce riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione; il credito diviene integralmente esigibile con l'erogazione dell'ultima rata.
  • La messa in mora del beneficiario interrompe la prescrizione del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita e rende tempestiva l'azione proposta entro il nuovo termine prescrizionale.
  • L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di una previsione chiara e univoca, ma costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo.
  • L'abrogazione della disposizione che aveva sostituito una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della disciplina originaria; tale effetto richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile e non opera, in particolare, quando la disciplina sia stata assorbita in un codice sistematico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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