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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17389/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con atto unitario da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30/05/2024, articolavano due motivi. Il primo riguardava l'asserito errato calcolo della pena. Il secondo censurava la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, delle conclusioni del Pubblico Ministero. La Corte ha rilevato che il primo motivo era formulato per la prima volta in cassazione e quindi non era consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo motivo era anch'esso non consentito per la stessa ragione e comunque privo di interesse, perché l'omissione non aveva determinato alcuna nullità né alcuna conseguenza sulla perfezione della sentenza, trattandosi di mera irregolarità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    vieta la proposizione in cassazione di motivi nuovi o comunque non dedotti nei gradi di merito, rendendo non consentiti i motivi formulati per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso formulati per la prima volta in cassazione, se non previamente dedotti nei gradi di merito, perché ciò violerebbe il limite dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La denuncia di una mera irregolarità processuale è inammissibile se il ricorrente non dimostra un concreto interesse e, soprattutto, se dall'omissione lamentata non sia derivata alcuna nullità o conseguenza invalidante della sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata quando i motivi sono non consentiti e/o privi di interesse, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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