Sentenza del 29/01/2021 n. 2068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IVA relativo all'annualità 2008 per presunta indebita detrazione dell'IVA su costi non inerenti. In particolare l'Agenzia contestava la detrazione relativa alla fattura n. 1/A/08 dell'11/01/2008 emessa dalla controllante e 'ribaltata' su IPEM S.p.a., concernente una consulenza sulla fattibilità di un'operazione di leveraged buy-out (LBO) collegata a una serie di operazioni societarie (costituzione veicolo, acquisizione, fusioni e trasformazioni). L'Amministrazione riteneva che i costi non fossero inerenti all'attività della società che aveva detratto l'IVA e quindi non detraibili ai sensi delle norme IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione in materia di specificità dei motivi d'appello) ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente dichiarato inammissibili i motivi di appello dell'ufficio nonostante la giurisprudenza ammetta, nel contenzioso tributario, la riproposizione delle argomentazioni originarie purché l'appello contenga una chiara individuazione delle questioni contro la decisione di primo grado. Il secondo motivo dell'Agenzia (sulla interpretazione dell'art. 19 DPR 633/1972 in tema di detraibilità IVA) è stato dichiarato inammissibile perché la CTR, avendo precedentemente posto una declaratoria di inammissibilità, si era poi spogliata della potestas iudicandi e le sue valutazioni di merito risultavano ininfluenti. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata (in relazione al primo motivo) e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia; la Corte ha disposto le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 53 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione; in ambito tributario la riproposizione delle argomentazioni originarie può assolvere al requisito purché l'atto evidenzi i punti contestati della sentenza impugnata e contrasti le ragioni del primo giudice.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma sulla detraibilità dell'IVA; l'Amministrazione sosteneva l'indetraibilità dei costi di consulenza non inerenti. La Corte di legittimità non ha risolto il merito della questione, avendo cassato per vizio procedurale e rinviato il giudizio.
Codice di Procedura Civile
Le Sezioni Unite hanno interpretato tali articoli nel senso che l'appello deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e contenere una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice; non è richiesta una forma solenne né un progetto alternativo di decisione, ma va evidente la critica alla sentenza impugnata.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Articoli richiamati come profili di legittimità per vizio di motivazione e violazione di legge in sede di ricorso per cassazione; nel caso specifico il ricorso ha denunciato violazione delle regole sul difetto di specificità e sulla corretta applicazione delle norme processuali.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado può essere considerata sufficientemente specifica nell'appello se l'atto individua chiaramente le questioni contestate e contrappone le ragioni dell'appellante alle motivazioni del primo giudice.
- La Commissione di secondo grado non può dichiarare inammissibili i motivi d'appello e poi decidere nel merito: se dichiara l'inammissibilità perde la potestas iudicandi e le sue valutazioni di merito sono giuridicamente ininfluenti; l'interesse alla cassazione riguarda quindi la declaratoria d'inammissibilità.
- Sulla detraibilità dell'IVA (inerenza): la valutazione è concreta e va verificata se la prestazione è funzionale all'attività economica e allo scopo sociale della società che detrae; il fatto che una consulenza sia stata commissionata dalla controllante non esclude automaticamente l'inerenza per la controllata se la prestazione è funzionale all'operazione e all'attività imprenditoriale.
- Se si subisce una declaratoria d'inammissibilità dei motivi d'appello, il rimedio corretto è censurare in Cassazione tale declaratoria: un successivo esame di merito della CTR, posto dopo la declaratoria, non è idoneo a sottrarre la questione al sindacato di legittimità.
- In casi simili è utile, in appello, esplicitare sia la riproposizione delle ragioni di primo grado sia un riferimento puntuale alle statuizioni della decisione impugnata in modo da evitare censure per difetto di specificità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 2065 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 2066 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2021Sentenza del 29/01/2021 n. 2067 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →