Sentenza del 14/09/2016 n. 18028 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - Detrazione - Legittimità - Contestazione dell'Amministrazione finanziaria - Prova - Onere a carico del contribuente - Anche in caso di furto della contabilità - Denuncia di furto - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia sostenendo che, in materia di IVA, l'onere di provare la legittimità della detrazione dell'imposta a credito grava sul contribuente. La società, avendo dichiarato il furto della contabilità, avrebbe dovuto ricostruire il contenuto delle fatture passive, acquisendone copia presso i fornitori e dimostrando l'effettività, la regolare annotazione e l'inerenza delle operazioni. Secondo l'Agenzia, la sola denuncia di furto e i dati riepilogativi della comunicazione annuale IVA non erano sufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Puglia e deciso la causa nel merito respingendo il ricorso originario della società. Ha stabilito che la denuncia di furto della contabilità non esonera il contribuente dall'onere probatorio e che la comunicazione annuale IVA, contenendo dati meramente riepilogativi, non dimostra l'importo dell'IVA a credito né l'inerenza delle singole operazioni. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA richiede la prova dell'imposta addebitata e dell'inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa.
Il contribuente che intende detrarre l'IVA deve dimostrare non solo di avere la qualità di imprenditore, ma anche che i beni o servizi acquistati siano effettivamente inerenti e strumentali all'attività esercitata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2
La fattura deve contenere gli elementi prescritti dalla legge.
La prova dell'operazione e della sua inerenza deve risultare da documenti fiscali idonei e sufficientemente dettagliati; un riepilogo contabile privo degli elementi della singola fattura non è sufficiente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25
Le fatture devono essere annotate nel registro degli acquisti.
La regolare annotazione delle fatture passive costituisce un elemento della prova necessaria per esercitare legittimamente la detrazione IVA.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 9
Comunicazione annuale dei dati IVA.
La comunicazione annuale IVA ha funzione riepilogativa e informativa e non può, da sola, provare l'esistenza, l'importo e l'inerenza delle singole operazioni che fondano il credito IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Cassazione ha esaminato la censura dell'Agenzia come errore di diritto nell'applicazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dopo aver cassato la sentenza impugnata, la Corte ha definito direttamente la controversia respingendo il ricorso introduttivo della società.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta una detrazione IVA, spetta al contribuente dimostrare la legittimità del credito mediante fatture, registrazioni contabili e prova dell'effettiva inerenza delle operazioni.
- Il furto o lo smarrimento della contabilità non trasferisce sull'Amministrazione l'obbligo di ricostruire il credito IVA e non esonera il contribuente dall'onere della prova.
- In caso di perdita della documentazione, il contribuente deve attivarsi tempestivamente per ottenere dai fornitori copie delle fatture e ogni altro documento idoneo a ricostruire le operazioni.
- La denuncia di furto è utile a documentare l'evento, ma non dimostra automaticamente né l'esistenza né l'importo delle fatture e delle relative detrazioni; deve contenere, ove possibile, riferimenti specifici alla documentazione sottratta.
- Le comunicazioni e i prospetti riepilogativi IVA possono costituire elementi indiziari, ma normalmente non sostituiscono le fatture e la documentazione necessaria a provare il credito.
- In assenza di documenti sufficienti, l'Amministrazione può recuperare l'IVA a debito senza riconoscere automaticamente l'IVA a credito indicata dal contribuente.
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