Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3274/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda flussi lavoro subordinato n. PLC/L/Q/2025/100359;

Giustizia amministrativa202602118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ripristino della domanda da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, conseguente alla trasmissione del contratto di soggiorno, ha eliminato l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sull'impugnazione dell'archiviazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di flussi per lavoro subordinato, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva archiviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 22, comma 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Nel corso dell'udienza è stata prospettata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva documentato il ripristino della domanda da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, a seguito della trasmissione del contratto di soggiorno.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno e dell'obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata in relazione all'archiviazione della domanda per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per prospettare alle parti la questione della sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal ripristino della domanda amministrativa.

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione dell'atto lesivo o il ripristino del procedimento amministrativo, quando fanno venir meno ogni utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta, determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice può rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prospettando previamente la questione alle parti prima di definire il giudizio.
  • Il ripristino di una domanda amministrativa archiviata, conseguente alla regolarizzazione documentale da parte dell'interessato, può rendere priva di utilità l'impugnazione dell'originaria archiviazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.