Sentenza n. 3274/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda flussi lavoro subordinato n. PLC/L/Q/2025/100359;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ripristino della domanda da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, conseguente alla trasmissione del contratto di soggiorno, ha eliminato l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sull'impugnazione dell'archiviazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di flussi per lavoro subordinato, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva archiviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 22, comma 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Nel corso dell'udienza è stata prospettata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva documentato il ripristino della domanda da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, a seguito della trasmissione del contratto di soggiorno.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno e dell'obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione all'archiviazione della domanda per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per prospettare alle parti la questione della sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal ripristino della domanda amministrativa.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell'atto lesivo o il ripristino del procedimento amministrativo, quando fanno venir meno ogni utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta, determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice può rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prospettando previamente la questione alle parti prima di definire il giudizio.
- Il ripristino di una domanda amministrativa archiviata, conseguente alla regolarizzazione documentale da parte dell'interessato, può rendere priva di utilità l'impugnazione dell'originaria archiviazione.
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