Sentenza n. 826/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto n. 85 del 16.3.2021 che ha determinato la tariffa di conferimento presso l'impianto di selezione e biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo a carico dei comuni conferitori dal giorno 1.1.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.9.2021: del decreto n. 170 del 8 giugno 2021 che ha rettificato la tariffa di conferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non vi è stata quindi una decisione nel merito della legittimità dei decreti tariffari. In ragione della natura formale della decisione, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto n. 85 del 16 marzo 2021, come rettificato dal decreto n. 170 dell'8 giugno 2021, recante la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso un impianto di selezione e biostabilizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità tariffaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto che aveva determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la tariffa di conferimento applicabile ai comuni conferitori presso l'impianto sito nel Comune di Poggiardo, nonché il successivo decreto di rettifica impugnato con motivi aggiunti. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di ricorso. Con atto del 30 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità della domanda, senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
- Quando la decisione è resa esclusivamente per una sopravvenuta carenza di interesse e ha natura formale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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