Cassazione Penale, Ordinanza n. 04482/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse coerente, priva di manifeste illogicità e conforme alla giurisprudenza di legittimità nel negare la lieve entità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato in appello per detenzione di hashish a fini di spaccio. Nel ricorso per cassazione ha censurato la decisione della Corte territoriale, deducendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti per escludere la lieve entità del fatto ai fini della qualificazione del reato. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non individua manifeste illogicità della motivazione di appello: quest'ultima, in continuità con il Tribunale, ha valorizzato criteri di esperienza e ha escluso la lieve entità in ragione del quantitativo di stupefacente, della presenza di numerosi precedenti specifici, dell'ampiezza dell'area di spaccio e del ruolo dell'imputato come punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento al 'caso di lieve entità'; dal testo emerge che la Corte ha escluso la configurabilità della lieve entità in presenza di quantità rilevante di stupefacente, precedenti specifici e ampia operatività dello spaccio.
art. 73 D.P.R. 309/1990
La condotta contestata è una detenzione di hashish a fini di spaccio; la Corte conferma la valutazione di merito che esclude il fatto di lieve entità sulla base degli indici concreti del traffico illecito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto alla motivazione di merito, senza evidenziare manifeste illogicità o vizi argomentativi decisivi.
- Ai fini dell'esclusione della lieve entità nei reati di spaccio, il giudice può valorizzare cumulativamente il quantitativo di sostanza, il numero delle dosi ricavabili, la ripetitività o ampiezza dell'operatività e i precedenti specifici dell'agente.
- La qualificazione del fatto come non lieve può essere sorretta da massime di comune esperienza e da elementi sintomatici del radicamento dell'attività di spaccio nel territorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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