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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 392 del 31/12/2022

Decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto detta per l’anno 2023 il calendario dei divieti di circolazione fuori dei centri abitati per i veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, includendo anche macchine agricole, veicoli eccezionali e alcune categorie di trasporti in condizioni di eccezionalità. Regola inoltre agevolazioni per traffici da e verso estero, Sardegna e Sicilia, per il trasporto intermodale e per talune categorie esentate, nonché le procedure prefettizie per le autorizzazioni in deroga. Una disciplina specifica è dedicata al trasporto di merci pericolose ADR, con ulteriori divieti nei fine settimana estivi e limitate eccezioni.

Divieti di circolazione per l’anno 2023 dei veicoli adibiti al trasporto di cose fuori dai centri abitati e disciplina delle deroghe

Divieti di circolazione 2023 per il trasporto di cose fuori dei centri abitati

Il decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplina per l’anno 2023 i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose sulle strade extraurbane, con finalità di sicurezza della circolazione nei periodi di maggiore traffico. La disciplina si coordina con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e contiene anche regole specifiche per deroghe, esenzioni e trasporti di merci pericolose ADR.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama l’articolo 6 del codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, evidenziando la necessità di limitare la circolazione nei giorni festivi e nei giorni dell’anno 2023 considerati particolarmente critici. La ratio è duplice: migliorare la sicurezza stradale e rendere più agevole l’applicazione delle limitazioni da parte di operatori del trasporto, organi di controllo e autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Ambito di applicazione del divieto

Il calendario dei divieti si applica:

  • ai veicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’articolo 54 del codice della strada;
  • alle macchine agricole di cui all’articolo 57;
  • ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, purché in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice;
  • ai trattori stradali isolati, assumendo come massa di riferimento la tara.

Le posticipazioni e le agevolazioni previste dal decreto si applicano, in linea generale, solo se l’arrivo dall’estero o al porto si verifica nel giorno di divieto.

Calendario dei divieti

L’articolo 2 rinvia all’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto e contiene il calendario dei divieti per l’intero anno 2023. Le fasce orarie variano nei singoli giorni, con divieti che, a seconda della data, decorrono dalle 07:00, 08:00 o 09:00 fino alle 22:00, e con alcune articolazioni specifiche nei mesi primaverili ed estivi. Il calendario comprende anche giornate festive e pre-festive particolarmente rilevanti per i flussi di traffico.

Agevolazioni per traffici da e verso l’estero

Per i veicoli provenienti dall’estero muniti di idonea documentazione, l’inizio del divieto è posticipato di quattro ore; se il veicolo è con un solo conducente e il periodo di riposo giornaliero termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dalla fine del riposo. Per i veicoli diretti all’estero il termine del divieto è anticipato di due ore. Ai fini di tali regole, i veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano sono assimilati a quelli interni al territorio nazionale.

Agevolazioni per Sardegna e Sicilia

Per la Sardegna, i veicoli provenienti dall’isola con adeguata documentazione beneficiano di un posticipo di quattro ore sull’inizio del divieto; i veicoli diretti in Sardegna hanno un’anticipazione di quattro ore sulla fine del divieto. Inoltre, per i veicoli che circolano in Sardegna e sono diretti ai porti per imbarcarsi verso la penisola, con documentazione e prenotazione o titolo di viaggio, il divieto non si applica.

Per la Sicilia, al di fuori dei casi dell’articolo 6, il decreto prevede:

  • posticipo di quattro ore per i veicoli provenienti dal resto del territorio nazionale che si avvalgono del traghettamento, con esclusione di taluni collegamenti Calabria/Reggio Calabria-Villa San Giovanni;
  • esclusione dal divieto per i veicoli diretti verso la penisola con traghettamento, muniti di documentazione e prenotazione o titolo di viaggio;
  • ulteriore disciplina di favore, per i collegamenti con la Calabria attraverso Reggio Calabria e Villa San Giovanni, con posticipo di due ore sull’inizio e anticipazione di due ore sulla fine del divieto.

Trasporto intermodale e combinato

Il decreto favorisce il trasporto intermodale e combinato, prevedendo esenzioni o anticipazioni del divieto nei casi di trasporti diretti a interporti di rilevanza nazionale e a terminal intermodali strategici, se le merci o le unità di carico sono destinate all’estero e vi è documentazione sulla prosecuzione ferroviaria. L’anticipazione della fine del divieto è di quattro ore.

Sono inoltre esclusi dal divieto:

  • i veicoli impiegati in trasporti strada-mare diretti ai porti per le tratte marittime indicate dal decreto ministeriale 31 gennaio 2007, con prenotazione o titolo di viaggio;
  • i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo;
  • i trasporti combinati strada-rotaia, ferroviari o marittimi, purché rientranti nella disciplina richiamata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2001, con limite di 150 km in linea d’aria per i tratti stradali iniziali o terminali;
  • i trasporti intermodali con origine e destinazione interne al territorio nazionale, purché muniti della documentazione richiesta.

Sono ricompresi anche i veicoli con unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi o complessi scarichi destinati all’estero tramite gli stessi nodi logistici, se documentati. I trattori stradali isolati con massa superiore a 7,5 t possono circolare nei giorni di divieto solo se già sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto nel sistema intermodale, con documentazione dell’avvenuta riconsegna.

Esenzioni per soggetti pubblici e servizi essenziali

Non sono soggetti al divieto i veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate e Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed altri enti territoriali. Sono esclusi anche numerosi servizi pubblici essenziali, fra cui forniture di acqua, gas ed energia elettrica, nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti, pronto intervento fognature e spurghi, servizi postali, radiotelevisivi, pronto intervento connesso alla gestione della circolazione stradale e altri servizi pubblici urgenti adeguatamente documentati.

Sono inoltre esentate specifiche categorie di veicoli e complessi veicolari, tra cui autocisterne per acqua domestica, latte fresco, altri liquidi alimentari per il trasporto del latte fresco, trasporto di alimenti per animali da allevamento, autocisterne per combustibili liquidi o gassosi, e macchine agricole ordinarie ed eccezionali, fermo restando per queste ultime il rispetto delle autorizzazioni e dei divieti ulteriori previsti dal codice della strada.

Esenzioni per merci determinate e animali vivi

Il divieto non si applica ai veicoli che trasportano esclusivamente alcune merci considerate essenziali o deperibili, tra cui:

  • forniture per il ristoro a bordo degli aeromobili e ricambi per aeromobili;
  • viveri e merci indispensabili alla marina mercantile;
  • giornali, quotidiani e periodici;
  • prodotti per uso medico;
  • prodotti alimentari deperibili in regime ATP;
  • alcuni prodotti agricoli rapidamente deperibili, come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova con specifica attestazione e miele non invasettato;
  • sottoprodotti della macellazione;
  • prodotti complementari alla somministrazione alimentare, nei limiti del 10% della massa complessiva del carico.

Sono esclusi, con specifica documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di divieto, i trasporti di animali vivi in particolari ipotesi, fra cui pulcini destinati all’allevamento, animali destinati alla macellazione, animali provenienti dall’estero, animali destinati a gare agonistiche autorizzate entro quarantotto ore e api per nomadismo.

Autorizzazioni prefettizie in deroga

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono autorizzare la circolazione in deroga per casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, nei limiti tassativi dell’articolo 9. Le ipotesi ammesse comprendono, tra le altre, trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli già esentati, alimenti per animali da allevamento, materiali e attrezzature per cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti dell’industria a ciclo continuo, veicoli per fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, viaggi singoli di veicoli eccezionali, veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree attrezzate o autoporti, nonché altri casi singoli di emergenza.

La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima, di regola alla Prefettura della provincia di partenza, indicando:

  • periodo o giorno di circolazione richiesto;
  • targa o targhe dei veicoli;
  • località di partenza, arrivo e percorsi;
  • tipologia di merce, prodotto o attrezzatura e le motivazioni della deroga.

Per i veicoli provenienti dall’estero la domanda può essere presentata alla Prefettura di confine della provincia di ingresso, anche dal committente o dal destinatario, con valutazione anche della distanza, del percorso e dei servizi disponibili in frontiera.

Istruttoria e contenuto del provvedimento prefettizio

La Prefettura istruisce la richiesta valutando la reale esigenza di deroga, le condizioni locali e generali del traffico, le condizioni meteorologiche e climatiche, la particolare criticità delle isole maggiori, l’indifferibilità del trasporto nei giorni non coperti dal divieto, l’assenza di ostacoli da parte di terzi e la compatibilità con infrastrutture e condizioni di traffico.

Il provvedimento autorizzativo, se rilasciato, deve indicare in modo circostanziato:

  • arco temporale di validità, strettamente limitato;
  • targhe autorizzate;
  • partenza, arrivo e percorsi, con eventuali esclusioni di strade o aree;
  • tipologia di merce, prodotto o attrezzatura;
  • eventuale autorizzazione alla circolazione scarica, solo nei cicli lavorativi ripetuti nella stessa giornata;
  • obbligo di esporre cartelli verdi con la lettera "a".

Per i prodotti dell’industria a ciclo continuo è ammesso il rinnovo dell’autorizzazione, anche più volte, comunque non oltre la fine dell’anno solare, se persiste la continuità dell’esigenza e la costanza del tipo di prodotto. Le Prefetture di confine possono inoltre autorizzare, anche permanentemente, i veicoli diretti ad aree attrezzate o autoporti in prossimità della frontiera.

Trasporto di merci pericolose

L’articolo 12 introduce un regime specifico per il trasporto di merci pericolose delle classi 1 e 7 ADR, vietato senza riguardo alla massa del veicolo e alla quantità trasportata non solo nei giorni di calendario dell’allegato A, ma anche dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e dalle 0:00 alle 24:00 di ogni domenica nel periodo 20 maggio-3 settembre 2023.

Sono previste deroghe limitate per:

  • esplosivi per comprovate necessità di servizio, con informazione alla Prefettura competente;
  • fuochi artificiali di IV e V categoria, previa autorizzazione prefettizia;
  • merci pericolose di classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale, previa autorizzazione prefettizia;
  • merci pericolose di classe 7 per esigenze urgenti sanitarie, previa autorizzazione prefettizia.

Per i veicoli con massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, restano consentiti i trasporti ricompresi nelle esenzioni parziali o globali ADR e nelle discipline delle quantità limitate ed esenti. Per i medesimi casi effettuati con veicoli oltre 7,5 t, non si applica il divieto speciale dell’articolo 12, ma resta applicabile il divieto generale di circolazione dell’articolo 2. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi resta regolato dall’articolo 7, comma 3, lettera e).

Obblighi di segnalazione e decorrenza

Le Prefetture devono dare conoscenza delle direttive del decreto alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e agli altri soggetti interessati. Devono inoltre trasmettere semestralmente ai Ministeri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti i provvedimenti adottati in materia di deroghe, per finalità statistiche e di studio del fenomeno.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può apportare modifiche e integrazioni con decreto dirigenziale, nel quadro del protocollo d’intesa del 28 novembre 2013 tra Governo e associazioni di categoria. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Oggetto e ambito del divieto

Il decreto, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, disciplina i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per l’anno 2023. Il divieto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, le macchine agricole, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché i trattori stradali isolati calcolati sulla base della tara. È prevista anche la regolazione specifica del trasporto di merci pericolose, anche sotto la soglia di 7,5 t, tramite l’articolo 12.

Calendario dei divieti 2023

L’allegato A contiene il calendario completo dei divieti per l’anno 2023, con fasce orarie variabili a seconda del giorno. Il divieto si applica nei giorni festivi e negli altri giorni critici indicati nell’allegato, con finestre che vanno, a seconda dei casi, dalle 07:00 o 09:00 fino alle 22:00, e in alcuni sabati e giornate estive anche con orari differenziati. Il calendario costituisce parte integrante del decreto.

Agevolazioni per traffici da e verso estero, Sardegna e Sicilia

Sono previste posticipazioni o anticipazioni del divieto per i veicoli provenienti dall’estero o diretti all’estero, con specifiche condizioni documentali: in via generale il divieto è posticipato di quattro ore per l’ingresso e anticipato di due ore per l’uscita. Regole speciali valgono per la Sardegna, con posticipo di quattro ore per i veicoli provenienti dall’isola e anticipazione di quattro ore per quelli diretti in Sardegna; inoltre, per i veicoli diretti ai porti sardi con prenotazione o titolo di viaggio il divieto non si applica. Per la Sicilia sono previste agevolazioni analoghe, e ulteriori riduzioni di due ore in entrata e in uscita per i collegamenti con la Calabria tramite i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Trasporto intermodale e combinato

Il decreto favorisce i trasporti intermodali diretti a interporti di rilevanza nazionale e a terminal intermodali strategici, se la merce o l’unità di carico è destinata all’estero e vi è documentazione sulla prosecuzione ferroviaria: in tali casi il termine del divieto è anticipato di quattro ore. Sono inoltre esclusi dal divieto i trasporti strada-mare diretti ai porti per tratte marittime, i trasporti da o verso aeroporti per merci destinate al trasporto aereo e i trasporti combinati strada-rotaia, ferroviari o marittimi, con limitazione del tratto stradale iniziale o terminale a 150 km in linea d’aria dal punto di imbarco/sbarco. Sono ammessi anche i mezzi vuoti o scarichi destinati all’estero tramite i medesimi nodi logistici, se documentati.

Esenzioni soggettive e per servizi pubblici

Il divieto non si applica ai veicoli di specifici soggetti istituzionali: Forze di Polizia, Forze Armate e Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed enti territoriali. È inoltre esclusa una serie di servizi pubblici essenziali, tra cui acqua, gas, energia elettrica, nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti, pronto intervento fognature, servizi postali, radiotelevisivi, pronto intervento e emergenza per la circolazione stradale e altri servizi pubblici urgenti debitamente documentati. Ulteriori esenzioni riguardano autocisterne per acqua domestica, latte fresco, altri liquidi alimentari per il latte fresco, alimenti per animali da allevamento, combustibili liquidi o gassosi, nonché macchine agricole ed eccezionali nel rispetto delle condizioni previste.

Esenzioni per merci e per casi particolari

Sono escluse dal divieto le merci espressamente indicate, tra cui forniture per il ristoro a bordo di aeromobili, viveri e merci per i servizi indispensabili della marina mercantile, giornali e periodici, prodotti per uso medico, prodotti alimentari deperibili in regime ATP, specifici prodotti agricoli rapidamente deperibili, sottoprodotti di macellazione e prodotti complementari ai servizi di somministrazione entro il limite del 10% della massa del carico. Sono inoltre esclusi, a determinate condizioni documentali, i trasporti di animali vivi, tra cui pulcini da allevamento, animali destinati alla macellazione, animali provenienti dall’estero, animali per competizioni agonistiche autorizzate e api per nomadismo.

Deroghe prefettizie: presupposti e procedura

Le Prefetture possono autorizzare deroghe per comprovata necessità e urgenza nei casi tassativamente indicati dall’articolo 9, tra cui prodotti agricoli diversi da quelli esenti, alimenti per animali da allevamento, materiali per cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti dell’industria a ciclo continuo, fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, veicoli eccezionali, veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree attrezzate o autoporti, e altri casi singoli di emergenza. La richiesta va presentata almeno dieci giorni prima, normalmente alla Prefettura della provincia di partenza, con indicazione di periodo, targhe, itinerario, merce e motivazioni; per i veicoli esteri sono previste regole specifiche presso la Prefettura di confine. Il provvedimento autorizzativo deve limitare rigorosamente tempi, percorsi, tipologia di merce e, se del caso, consentire la circolazione scarica nell’ambito di un ciclo lavorativo.

Trasporto di merci pericolose ADR

Il trasporto di merci pericolose delle classi 1 e 7 ADR è vietato, a prescindere dalla massa del veicolo e dalla quantità trasportata, anche nei fine settimana estivi dal 20 maggio al 3 settembre 2023, oltre che nei giorni indicati nell’allegato A. Il divieto non si applica in alcuni casi specifici: esplosivi per comprovate necessità di servizio, con informazione alla Prefettura competente; fuochi artificiali di IV e V categoria e merci pericolose classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale; merci pericolose classe 7 per esigenze urgenti sanitarie, sempre previa autorizzazione prefettizia. Per veicoli fino a 7,5 t restano le esenzioni ADR parziali o globali e le discipline di imballaggi limitati/esenti; per veicoli oltre 7,5 t in tali casi si applica comunque il divieto generale dell’articolo 2.

Adempimenti delle Prefetture e decorrenza

Le Prefetture devono dare attuazione alle direttive del decreto e informare amministrazioni regionali, provinciali e comunali, oltre agli altri enti e associazioni interessati. Devono inoltre comunicare semestralmente ai Ministeri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti i provvedimenti adottati in materia di deroghe. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può apportare modifiche e integrazioni entro tre mesi dall’entrata in vigore, nel rispetto del protocollo d’intesa del 28 novembre 2013. Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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