Decreto ministeriale n. 422 del 29/12/2022
Monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi (ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’art. 8, commi 9 e 10, della legge n. 108 del 2022, disciplinando il monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. Individua i sottosistemi interessati, definisce i livelli manutentivi soggetti a monitoraggio, stabilisce la modulistica telematica da utilizzare tramite l’Osservatorio nazionale e regolamenta i compiti degli enti concedenti o affidanti. Il provvedimento fissa inoltre tempi di avvio degli inserimenti, obblighi di aggiornamento trimestrale, termini per la diffida in caso di inadempimento e un sistema di sanzioni commisurato al corrispettivo annuo del contratto di servizio e alla periodicità della manutenzione omessa.
Individuazione dei sottosistemi, dei livelli manutentivi, della modulistica e delle sanzioni per il monitoraggio delle manutenzioni nel trasporto pubblico locale ad impianti fissi
Monitoraggio delle manutenzioni nel trasporto pubblico locale ad impianti fissi
Il decreto dà attuazione all’art. 8, commi 9 e 10, della legge 5 agosto 2022, n. 108, disciplinando il flusso informativo verso l’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile. L’obiettivo è garantire continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi attraverso la raccolta standardizzata dei dati sulle manutenzioni programmate e sulla loro effettiva esecuzione.
Base normativa e finalità
La premessa richiama l’obbligo, introdotto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 108 del 2022, per le aziende esercenti servizi di TPL ad impianti fissi e per le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate di trasmettere i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi utilizzati, con indicazione delle date di prevista effettuazione. Il termine originario del 30 settembre 2022 è qualificato come ordinatorio; il decreto considera inoltre la complessità degli adeguamenti informatici dell’Osservatorio e fissa la prima trasmissione dei dati al 22 giugno 2023 per consentire il completamento delle attività tecniche necessarie.
Sottosistemi soggetti a monitoraggio
L’art. 1 delimita l’ambito oggettivo del monitoraggio in relazione alla tipologia di impianto.
- Per ferrovie, metropolitane e tramvie: infrastruttura, armamento, energia, comando-controllo-segnalamento, materiale rotabile.
- Per filovie: energia e materiale rotabile.
- Per impianti a fune: funi e attacchi, argani e freni, meccanica di stazione e di linea, veicoli, dispositivi elettrotecnici, infrastruttura.
- Per ascensori, scale e tappeti mobili, montascale: intero impianto.
Livelli manutentivi rilevanti
L’art. 2 specifica che il monitoraggio riguarda i controlli e le attività manutentive previsti:
- dalle disposizioni normative tecniche vigenti;
- dal piano di manutenzione del costruttore;
- dal piano di manutenzione definito dall’esercente.
Per ferrovie, metropolitane, tramvie e filovie sono monitorate le attività con periodicità uguale o superiore all’anno; per impianti a fune, ascensori, scale e tappeti mobili, montascale sono monitorate quelle con periodicità uguale o superiore al trimestre. Il decreto include espressamente anche le procedure di affidamento delle attività manutentive, quando necessarie, purché svolte in tempo utile per rispettare le scadenze del piano di manutenzione.
Modulistica telematica e cronologia degli adempimenti
L’art. 3 istituisce la modulistica uniforme tramite un’applicazione web resa disponibile nel sistema informatico dell’Osservatorio. L’applicazione consente:
- l’inserimento anagrafico del sistema di trasporto;
- la definizione della tipologia di sistema;
- l’inserimento dei livelli manutentivi per ciascun sottosistema;
- la certificazione trimestrale dell’avvenuto svolgimento delle attività;
- la definizione del cronoprogramma degli interventi;
- il monitoraggio da parte degli enti concedenti, anche tramite avvisi via posta elettronica.
La modulistica è predisposta dal MIMS entro il 31 marzo 2023. Le aziende interessate iniziano ad alimentare la banca dati dal 10 aprile 2023 e, per i primi inserimenti, il termine finale è il 31 maggio 2023. A decorrere dal 31 maggio 2023, i dati vanno aggiornati o confermati ogni tre mesi. Gli enti concedenti o affidanti i servizi interessati al monitoraggio accedono alla banca dati ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 108 del 2022. Sono inoltre previsti profili utente dedicati per gestori dei servizi, gestori delle infrastrutture e, se previsti, altri soggetti.
Controlli degli enti concedenti o affidanti e rimedi all’inadempimento
L’art. 4 affida agli enti concedenti o affidanti il compito di verificare, tramite la banca dati dell’Osservatorio, il rispetto delle tempistiche manutentive. In caso di mancato rispetto, l’ente assegna all’azienda inadempiente un termine non superiore a 90 giorni per eseguire gli interventi. Se le attività non vengono comunque svolte, l’ente può effettuarle direttamente o tramite soggetto delegato o competente, in danno dell’azienda, applicando le sanzioni previste e disponendo il versamento delle relative somme all’entrata del bilancio dello Stato.
Se l’azienda omette in tutto o in parte l’alimentazione della banca dati, l’ente la invita a provvedere entro 30 giorni. La reiterazione dell’omissione equivale, ai fini sanzionatori, alla mancata effettuazione delle attività manutentive.
Sanzioni amministrative
L’art. 5 quantifica le sanzioni in base a due parametri: il corrispettivo annuo del contratto di servizio e la periodicità dell’attività manutentiva omessa.
Per contratti con corrispettivo annuo fino a 15 milioni di euro:
- 10.000 euro per omissioni con periodicità trimestrale;
- 25.000 euro per periodicità fino a un anno;
- 50.000 euro per periodicità oltre uno e fino a cinque anni;
- 100.000 euro per periodicità oltre cinque e fino a dieci anni;
- 150.000 euro per periodicità superiore a dieci anni.
Per contratti con corrispettivo annuo oltre 15 milioni e fino a 30 milioni di euro:
- 20.000 euro;
- 35.000 euro;
- 70.000 euro;
- 150.000 euro;
- 300.000 euro.
Per contratti con corrispettivo annuo oltre 30 milioni di euro:
- 30.000 euro;
- 50.000 euro;
- 100.000 euro;
- 250.000 euro;
- 500.000 euro.
Nell’applicazione delle sanzioni si tiene conto delle eventuali penalità previste nei contratti di servizio e di gestione dell’infrastruttura per inadempienze analoghe; resta fermo il minimo di 10.000 euro e la penalità contrattuale può essere assorbita nella sanzione fino a un massimo del 50% di quest’ultima. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni
Il decreto prevede infine che, con successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme derivanti dalle sanzioni possano essere destinate, nel rispetto dell’art. 8, comma 9, della legge n. 108 del 2022, al finanziamento di iniziative per il miglioramento dei servizi all’utenza, con priorità per gli enti coinvolti nelle attività di controllo e gestione previste dall’art. 4, commi 3 e 4.
Punti principali
Oggetto e base normativa
Il decreto è adottato in attuazione dell’art. 8, comma 10, della legge 5 agosto 2022, n. 108, che richiede un decreto ministeriale previa intesa in Conferenza unificata per individuare i sottosistemi, i livelli manutentivi, la modulistica uniforme e le modalità di contestazione e quantificazione delle sanzioni. La premessa richiama anche l’art. 8, comma 9, della stessa legge, che impone la trasmissione periodica dei dati di manutenzione all’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile.
Sottosistemi oggetto di monitoraggio
L’art. 1 individua i sottosistemi per tipologia di sistema di trasporto ad impianti fissi. Per ferrovie, metropolitane e tramvie sono monitorati infrastruttura, armamento, energia, comando-controllo-segnalamento e materiale rotabile. Per le filovie sono inclusi energia e materiale rotabile. Per gli impianti a fune sono ricompresi funi e attacchi, argani e freni, meccanica di stazione e di linea, veicoli, dispositivi elettrotecnici e infrastruttura. Per ascensori, scale e tappeti mobili, montascale il monitoraggio riguarda l’intero impianto.
Livelli manutentivi monitorati
L’art. 2 precisa che sono oggetto di monitoraggio i controlli e le attività manutentive previsti dalle norme tecniche vigenti, dal piano di manutenzione del costruttore e da quello dell’esercente. Per ferrovie, metropolitane, tramvie e filovie rilevano le manutenzioni con periodicità uguale o superiore all’anno; per impianti a fune, ascensori, scale e tappeti mobili, montascale rilevano quelle con periodicità uguale o superiore al trimestre. Sono comprese anche le procedure di affidamento delle attività manutentive, quando necessarie, purché espletate in tempo utile per rispettare le scadenze del piano di manutenzione.
Modulistica e alimentazione della banca dati
L’art. 3 prevede una modulistica telematica resa disponibile tramite un’applicazione web del sistema informatico dell’Osservatorio. L’applicazione consente la registrazione anagrafica del sistema di trasporto, la definizione della tipologia, l’inserimento dei livelli manutentivi per ciascun sottosistema, la certificazione trimestrale dell’avvenuto svolgimento delle attività, la definizione del cronoprogramma e il monitoraggio da parte degli enti concedenti anche tramite avvisi via posta elettronica. La modulistica è predisposta dal MIMS entro il 31 marzo 2023; le aziende iniziano a utilizzarla dal 10 aprile 2023 e per i primi inserimenti il termine è fissato al 31 maggio 2023; gli aggiornamenti o conferme dei dati sono poi trimestrali a decorrere dal 31 maggio 2023.
Ruolo degli enti concedenti o affidanti
L’art. 4 attribuisce agli enti concedenti o affidanti il compito di verificare, tramite la banca dati dell’Osservatorio, il rispetto delle tempistiche manutentive. In caso di inadempienza, l’ente assegna all’azienda un termine non superiore a 90 giorni per eseguire le attività. Se la manutenzione resta omessa, l’ente può provvedervi direttamente o tramite soggetto delegato o competente, in danno dell’azienda inadempiente, applicando anche le sanzioni e disponendo il versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato. Se manca l’alimentazione della banca dati, l’ente invita l’azienda a provvedere entro 30 giorni; la reiterazione dell’omissione equivale alla mancata effettuazione delle attività manutentive e comporta le stesse sanzioni.
Sanzioni e criteri di quantificazione
L’art. 5 stabilisce un sistema sanzionatorio graduato in funzione del corrispettivo annuo del contratto di servizio e della periodicità dell’attività manutentiva omessa. Per corrispettivi fino a 15 milioni di euro, le sanzioni vanno da 10.000 euro per omissioni trimestrali fino a 150.000 euro per periodicità superiore a dieci anni. Per corrispettivi oltre 15 e fino a 30 milioni di euro, vanno da 20.000 euro a 300.000 euro. Per corrispettivi oltre 30 milioni di euro, vanno da 30.000 euro a 500.000 euro. Nel determinare la sanzione si tiene conto di eventuali penalità contrattuali analoghe; resta fermo il minimo di 10.000 euro e la penalità contrattuale può essere assorbita fino a un massimo del 50% della sanzione. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Destinazione delle somme
Il comma 4 dell’art. 5 prevede che con successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell’art. 8, comma 9, della legge n. 108 del 2022, le somme derivanti dalle sanzioni, da utilizzare per il finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi all’utenza, siano destinate prioritariamente agli enti interessati dalle attività di cui all’art. 4, commi 3 e 4.
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