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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29031/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Genova che aveva mantenuto la condanna a quattro mesi di reclusione per minaccia grave e aggravata. Il ricorso, affidato a un solo motivo, ha dedotto vizio di motivazione per la mancata considerazione, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., anche dell'aggravante di cui agli artt. 612, secondo comma, e 339 c.p., pur riconosciuta sussistente. In sostanza, si lamentava che la Corte territoriale avesse comparato soltanto la recidiva qualificata con le attenuanti generiche, escludendo dal bilanciamento una delle aggravanti contestate e ritenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. ha natura unitaria e deve riguardare simultaneamente tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice, senza possibilità di bilanciamento soltanto tra alcune di esse. Poiché la Corte di appello aveva escluso dalla comparazione l'aggravante ad effetto speciale di cui agli artt. 612, secondo comma, e 339 c.p., limitandosi a confrontare la recidiva qualificata con le attenuanti generiche, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    Richiamato come aggravante della minaccia grave, ritenuta sussistente nel caso concreto e da includere nel giudizio di comparazione delle circostanze.

  • art. 339 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 612, secondo comma, c.p. quale aggravante ad effetto speciale che non può essere esclusa dal bilanciamento se contestata e riconosciuta.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    Indica la recidiva qualificata ritenuta a carico dell'imputato, oggetto del giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario e deve investire tutte le circostanze contestate e ritenute, comuni o ad effetto speciale.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. è unitario e non consente bilanciamenti parziali limitati ad alcune soltanto delle aggravanti o attenuanti ritenute in sentenza.
  • Nel bilanciamento tra circostanze devono essere considerate tutte le circostanze contestate e riconosciute dal giudice, comprese quelle ad effetto speciale; la disciplina speciale di queste ultime riguarda solo la misura degli aumenti o delle diminuzioni di pena, non la loro partecipazione al giudizio comparativo.
  • Se il giudice di merito omette di includere una aggravante riconosciuta nel giudizio di equivalenza o prevalenza con le attenuanti, la motivazione è viziata e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

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