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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19450/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 del codice della strada, rilevata mediante postazione mobile di controllo della velocità. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo illegittima la contestazione perché non risultava provata la segnalazione preventiva dell'apparecchio di rilevamento nel tratto di strada concretamente percorso dal conducente. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe erroneamente disatteso, in violazione dell'art. 2700 c.c., la fede privilegiata del verbale di accertamento, nel quale era attestata la segnalazione della postazione; secondo il ricorrente, tale attestazione avrebbe potuto essere superata soltanto con querela di falso. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore, rilevando che il motivo era privo di specificità perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale non aveva negato in astratto l'esistenza della segnalazione della postazione, ma aveva osservato che, con riguardo al tratto di strada concretamente percorso dal conducente e alla sua immissione sulla strada statale, il comune non aveva contestato l'allegazione secondo cui il segnale era stato collocato prima dell'immissione, sicché non risultava che fosse visibile nel punto effettivamente interessato dal passaggio del veicolo. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142 cod. strada

    È la norma sostanziale violata nel verbale di accertamento della velocità; la lite riguarda la correttezza dell'accertamento e della contestazione della violazione.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma il motivo non è stato ritenuto specifico rispetto alla concreta motivazione del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile quando attacca una diversa questione rispetto a quella effettivamente decisa.
  • La fede privilegiata del verbale di accertamento non esonera il ricorrente dall'onere di censurare specificamente la motivazione di merito che valorizzi la mancata dimostrazione, nel tratto concretamente percorso, della visibilità della segnalazione.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata contestazione di una circostanza fattuale decisiva, il ricorso che si limiti a richiamare in astratto il contenuto dell'atto pubblico non supera il vaglio di specificità.
  • Nel giudizio di legittimità la mancanza di nuovi argomenti nella memoria successiva non sana i difetti originari del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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