Cassazione Civile, Ordinanza n. 35542/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La società ricorrente esponeva di aver eseguito lavori di ristrutturazione su immobili di un soggetto deceduto, maturando un credito non integralmente soddisfatto. Sosteneva di aver poi raggiunto un accordo con i figli del debitore, in base al quale parte del corrispettivo di una compravendita immobiliare sarebbe stata destinata al pagamento del credito residuo della società, con previsione di un ulteriore sconto sul saldo. Poiché il saldo non era stato corrisposto, la società agiva assumendo che i figli avessero concluso l'accordo per conto del padre e, dopo la morte di quest'ultimo, proseguiva l'azione nei confronti degli eredi. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse motivato solo per relationem in modo apodittico. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una quietanza rilasciata dal de cuius poco dopo la compravendita costituiva ratifica dell'operato dei figli e della sua volontà di aderire all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione autonoma e non meramente per relationem, indicando le ragioni della mancata riferibilità dell'accordo al dante causa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la ricorrente non dimostrava di aver prospettato in appello il fatto nei termini di ratifica e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva esaminato il complesso delle prove documentali, compresa la quietanza, escludendo in fatto la prova del credito nei confronti del de cuius. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello non è nulla quando il giudice espone autonomamente le ragioni della decisione; non basta il richiamo alle argomentazioni del primo giudice se la corte di merito sviluppa una propria valutazione dei fatti.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto risulta comunque considerato nella valutazione complessiva del materiale probatorio oppure se il motivo di ricorso non corrisponde alla specifica censura dedotta in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è censurabile quando la sentenza d'appello non si limita a un rinvio meramente adesivo, ma rende percepibili e autonome le ragioni del proprio convincimento.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere prospettato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se il fatto dedotto è stato comunque considerato dal giudice di merito nel quadro delle altre prove.
- La censura in cassazione deve corrispondere al contenuto effettivo del motivo dedotto in appello: non è ammissibile trasformare in sede di legittimità una diversa lettura del documento o del fatto non proposta o non decisiva nei gradi di merito.
- Quando la corte di merito esclude, con giudizio di fatto insindacabile se congruamente motivato, la riferibilità di un accordo al soggetto originariamente indicato come debitore, viene meno anche la pretesa verso i suoi eredi fondata su quella riferibilità.
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