Ordinanza n. 55/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’intimazione di pagamento n° -OMISSIS-, notificata in data 01.10.2025, con cui l’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura., per mezzo dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha ingiunto il pagamento della somma di € 395.881,43 a titolo di prelievo supplementare delle quote latte per le campagne 1997-2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per € 395.881,43 a titolo di prelievo supplementare sulle quote latte relative alle campagne 1997-2002
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, un’intimazione di pagamento notificata il 1° ottobre 2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di AGEA. Le censure riguardavano il merito della pretesa creditoria e la prescrizione del credito, oltre a carenze di istruttoria e motivazione dell’intimazione. L’intimazione traeva presupposto dalla cartella di pagamento notificata il 13 marzo 2015, che non era stata impugnata. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita; AGEA si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso prima facie infondato e ha respinto la domanda di sospensione. Le contestazioni relative al merito della pretesa e alla prescrizione non riguardano vizi propri dell’intimazione di pagamento, ma atti lesivi presupposti, quali la pretesa creditoria e la cartella di pagamento non impugnata. L’intimazione non appare inoltre carente sotto il profilo dell’istruttoria o della motivazione, poiché le informazioni in essa contenute integrano quelle già riportate negli atti presupposti notificati. Il giudice ha altresì escluso, in sede cautelare, la prescrizione decennale maturata dopo la notifica della cartella, computando nel termine sia i periodi di interruzione dovuti alla pendenza di giudizi sia i periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata valutata sulla base di una delibazione sommaria.
art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009
Prevede la sospensione legale del termine di prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019, periodo computabile nel calcolo della prescrizione decennale.
art. 68 d.l. 18/2020
Prevede la sospensione della prescrizione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, da computare nel termine decennale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di un’intimazione di pagamento, non possono essere dedotti per la prima volta vizi attinenti al merito della pretesa creditoria o agli atti presupposti non impugnati; tali censure non integrano vizi propri dell’intimazione.
- Le informazioni contenute nell’intimazione di pagamento possono integrare quelle già riportate negli atti presupposti notificati; pertanto, l’eventuale insufficienza informativa dell’intimazione deve essere valutata considerando anche il contenuto degli atti presupposti conosciuti dal destinatario.
- Nel calcolo della prescrizione decennale successiva alla notifica di una cartella di pagamento devono essere computati, oltre ai periodi di interruzione derivanti dalla pendenza di giudizi, anche i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla legge.
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