Cassazione Civile, Ordinanza n. 04290/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per il periodo d'imposta 2011, a seguito di PVC, con recupero di maggior reddito imponibile e maggiori imposte; in parallelo furono emessi avvisi anche nei confronti dei soci per trasparenza, tra cui quello di un socio accomandatario per la quota del 75% del reddito di partecipazione. In appello la CTR aveva respinto i gravami, ritenendo legittimo l'accertamento fondato su una contabilità parallela informale e giudicando non fondato il vizio di contraddittorio. Con i ricorsi per cassazione, sostanzialmente sovrapponibili, i contribuenti hanno dedotto: violazione del litisconsorzio necessario per mancata/insufficiente integrazione del contraddittorio tra società e soci e mancata riunione dei giudizi; omessa pronuncia e motivazione apparente su varie questioni di merito; omessa pronuncia sul recupero IVA; illegittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità regolare; omessa considerazione dei costi nel calcolo dei ricavi. La Corte, esaminando il fatto processuale, ha accertato che nel giudizio promosso dalla società era stata disposta l'integrazione del contraddittorio verso un socio, mentre nel giudizio promosso dall'altro socio tale integrazione non risultava disposta; inoltre i due giudizi non erano stati trattati congiuntamente sin dal primo grado. Da ciò ha tratto la violazione del contraddittorio nei giudizi a struttura litisconsortile necessaria.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo motivo di entrambi, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha dichiarato la nullità di entrambi i giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti del socio pretermesso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi per connessione tra cause impugnate separatamente ma tra loro collegate.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio nel processo tributario.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina processuale tributaria e alla nullità.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma evocata per sostenere la necessaria partecipazione dei litisconsorti nei giudizi tributari relativi a società di persone e soci.
art. 156 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di nullità processuali e sanatoria.
art. 159 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di estensione della nullità agli atti successivi.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato per dedurre motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia su questioni introdotte in appello.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
evocato per contestare il ricorso all'accertamento induttivo e la valutazione della contabilità.
Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815
richiamata per affermare la nullità del giudizio in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei giudizi litisconsortili necessari.
Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3789
richiamata per la riunione dei ricorsi connessi proposti avverso decisioni di appello in controversie litisconsortili.
Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631
richiamata per la riunione dei ricorsi connessi.
Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29843
richiamata per escludere la sanatoria ex post della mancata trattazione congiunta dei giudizi.
Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073
richiamata nello stesso senso, per la necessità della simultanea trattazione nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi ad oggetto accertamenti emessi nei confronti di società di persone e dei soci, quando la controversia ha struttura litisconsortile necessaria, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte integra nullità del giudizio.
- La successiva ricomposizione del contraddittorio non sana la pretermissione se non vi è stata, sin dal primo grado, una trattazione unitaria e simultanea delle cause connesse davanti ai giudici di merito.
- In presenza di giudizi separati ma logicamente e processualmente connessi, la Corte di cassazione può disporne la riunione; una volta accertata la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio, restano assorbiti i motivi di merito.
- Il rilievo del vizio di litisconsorzio necessario prevale sulle censure relative all'accertamento induttivo, alla motivazione della sentenza e alla ripartizione dell'onere probatorio, che rimangono assorbite quando il giudizio va rinnovato ab origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →