Sentenza n. 2428/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, lamentando che l’inerzia gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Dagli atti non risultava intervenuto alcun provvedimento ministeriale né alcuna richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione né concluso il procedimento, il TAR gli ha ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra la violazione dell’obbligo generale di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente al giudice di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato, con eventuale nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un’istanza formale, la scadenza del termine applicabile e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi dalla domanda.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- Nel decidere sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
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