Cassazione Civile, Ordinanza n. 04804/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con contestazione di maggiori ricavi, costi indebitamente dedotti ed emissione di fatture senza applicazione dell'IVA. La Commissione tributaria regionale, quale giudice di rinvio, aveva ritenuto che la società non avesse presentato tempestive osservazioni al processo verbale di constatazione, ma solo un'istanza di autotutela oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; aveva inoltre ritenuto irrilevante la mancata allegazione del PVC all'avviso e aveva considerato che l'Ufficio avesse implicitamente rigettato le osservazioni del contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo e il terzo motivo, violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e dei principi comunitari di difesa, sostenendo che l'Amministrazione non poteva ignorare osservazioni presentate dopo i 60 giorni ma prima dell'adozione dell'atto impositivo e che non potevano essere qualificate come rigettate tacitamente; con il secondo motivo denunciava motivazione apparente della sentenza di rinvio in ordine alla mancata considerazione dello scritto depositato il 23/12/2008.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibilmente generiche le censure per mancata trascrizione o riproduzione degli atti rilevanti e per difetto di specifica indicazione della loro presenza nel fascicolo. Ha affermato che la qualificazione dello scritto come istanza di autotutela era una valutazione di merito del giudice di rinvio, non censurabile come motivazione apparente senza un'adeguata critica in diritto. Ha inoltre chiarito che il termine di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 costituisce un termine minimo a tutela del contribuente e non impedisce la presentazione di osservazioni anche successivamente, fino all'emissione dell'atto. Tuttavia, tale possibile errore non incideva sull'esito perché la CTR aveva fondato la decisione anche su una ratio autonoma: l'Ufficio aveva considerato le osservazioni e le aveva implicitamente respinte mediante una motivazione incompatibile con esse. La Corte ha poi ribadito che l'obbligo di motivazione "rafforzata" rispetto alle osservazioni del contribuente non è generalizzato, ma è previsto solo in specifiche ipotesi, mentre in via ordinaria è sufficiente la motivazione dell'atto impositivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine di sessanta giorni
Il termine di 60 giorni è un termine minimo concesso al contribuente per presentare osservazioni al PVC; non esclude la possibilità di presentarle anche oltre tale termine, purché prima dell'emanazione dell'atto impositivo, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di prenderle in considerazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge; nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza del vizio perché le censure erano generiche e in parte dirette contro valutazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per motivazione apparente; la Corte lo ha escluso ritenendo che la qualificazione dello scritto come istanza di autotutela fosse una valutazione di merito della CTR.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato dalla Corte come norma che non impone un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata in risposta alle osservazioni del contribuente; tale obbligo è previsto solo in ipotesi specifiche.
Massime di principio
- Le censure per cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contestano il contenuto o l'omessa considerazione di atti processuali o difensivi, è necessario trascriverne o riprodurne le parti essenziali e indicarne puntualmente la presenza negli atti di causa.
- La qualificazione di uno scritto difensivo come istanza di autotutela, anziché come osservazioni al PVC, integra una valutazione di merito del giudice e non può essere aggredita come motivazione apparente senza una specifica censura di violazione delle regole di interpretazione.
- Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per presentare osservazioni al PVC è un termine minimo di garanzia e non un termine decadenziale: osservazioni presentate successivamente ma prima dell'atto impositivo non sono, per ciò solo, irricevibili.
- L'Amministrazione finanziaria può implicitamente rigettare le osservazioni del contribuente mediante una motivazione incompatibile con esse; un obbligo generale di motivazione rafforzata in risposta alle deduzioni del contribuente non è previsto, salvo ipotesi espressamente disciplinate dalla legge.
- Quando una decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, la possibile erroneità di un'altra argomentazione della sentenza non conduce all'accoglimento del ricorso se tale ratio autonoma non sia specificamente censurata.
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