Cassazione Civile, Ordinanza n. 10059/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza, l'Ufficio aveva contestato a una società alberghiera la deduzione, ai fini IRES, di costi documentati da fatture relative a lavori per un piano interrato ad uso termale, ritenute emesse da una società mera cartiera e quindi riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva sostenuto l'effettiva esecuzione dei lavori, il pagamento delle fatture, l'inerenza e certezza dei costi e la propria inconsapevolezza della frode. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo applicabile lo ius superveniens dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 e affermando la deducibilità dei costi; inoltre aveva affrontato anche profili di detraibilità IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, perché la CTR avrebbe ritenuto deducibili i costi senza che la contribuente ne provasse effettività, inerenza, competenza e certezza; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR deciso anche sulla detraibilità IVA benché l'avviso riguardasse solo l'IRES; (4) in subordine, violazione delle norme IVA e delle regole probatorie, sostenendo che le operazioni soggettivamente inesistenti restano indetraibili e che la buona fede non fosse stata provata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR avesse una motivazione esistente e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: quanto al terzo, ha rilevato che l'avviso di accertamento riguardava solo il recupero IRES, mentre la CTR aveva deciso anche sulla detrazione IVA, pronunciando ultra petita; quanto al secondo, ha affermato che la CTR aveva errato nel ritenere automaticamente deducibili i costi solo perché documentati da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, senza verificare e/o pretendere la prova dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109 TUIR e dalla disciplina sopravvenuta. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso vi fosse mancanza o mera apparenza di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È evocato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ritiene integrato tale obbligo dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare nullità della sentenza, ma non il mero dissenso sulle ragioni decisorie.
art. 2697 c.c.
Viene richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità dei costi e detraibilità IVA.
art. 109 TUIR
I costi sono deducibili solo se risultano effettivi, inerenti, certi, determinabili e imputabili per competenza; non basta la mera fatturazione.
art. 112 c.p.c.
La CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato decidendo anche sulla detraibilità IVA, tema estraneo all'avviso impugnato.
art. 19, comma 1, DPR n. 633 del 1972
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indetraibilità IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, salvo prova della buona fede.
art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972
È richiamato nel quadro delle regole IVA applicabili alla rettifica dell'imposta.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
La Corte chiarisce che la norma non rende automaticamente deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti: la deducibilità resta subordinata ai requisiti civilistico-fiscali e ai limiti espressamente previsti.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Nel testo novellato consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se fraudolente, ma solo entro i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e salvo i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi.
art. 2709 c.c.
È richiamato per escludere che le annotazioni contabili facciano prova a favore dell'imprenditore della veridicità del costo.
art. 12 delle preleggi
È richiamato nel passaggio sulla interpretazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in tema di sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, i costi documentati da fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se il contribuente dimostra i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo; la sola esistenza formale della fattura non è sufficiente.
- La disciplina sopravvenuta sull'indeducibilità dei costi illeciti non opera come automatica legittimazione della deduzione: essa va coordinata con i presupposti generali del TUIR e non elimina l'onere del contribuente di provare la realtà e la riferibilità del costo all'attività d'impresa.
- In caso di contestazione fiscale, l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo grava sul contribuente, mentre la valutazione deve essere ancorata a documentazione idonea e non alle sole scritture contabili interne.
- Nel processo tributario il giudice non può pronunciarsi su profili estranei all'atto impugnato: se l'avviso riguarda solo l'IRES, l'esame della detraibilità IVA integra ultrapetizione.
- La distinzione tra deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA implica presupposti diversi: l'eventuale indeducibilità del costo non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'imposta, che richiede un autonomo accertamento dei requisiti propri del tributo.
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