Cassazione Civile, Ordinanza n. 35932/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore eredità)
La controversia
Un soggetto aveva agito in primo grado chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di due box auto. La domanda era stata rigettata e la decisione era stata confermata in appello. La corte territoriale aveva ritenuto, sulla base di deposizioni testimoniali, che il possesso dei box fosse stato interrotto dalla curatela mediante rimozione delle serrature esistenti e sostituzione con nuove serrature. Aveva inoltre considerato tardiva, ma comunque infondata, la deduzione dell'appellante secondo cui non vi sarebbe stata prova che la perdita del possesso si fosse protratta per oltre un anno, osservando che non era stata dimostrata la proposizione e il vittorioso esercizio dell'azione possessoria di recupero. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, sostenendo che la corte d'appello avrebbe trascurato il mancato sgombero dei locali, circostanza che dimostrerebbe la permanenza del possesso, e avrebbe arbitrariamente privilegiato alcune testimonianze senza adeguata motivazione; con il secondo ha riproposto la censura sulla mancata prova della perdita del possesso per oltre un anno, contestando sia la ritenuta novità della deduzione sia l'affermazione secondo cui il recupero del possesso richiederebbe l'esercizio dell'azione possessoria, richiamando l'art. 1167 c.c. e sostenendo che il possesso era rimasto nella sua disponibilità anche dopo l'accesso della curatela, come da verbale prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria, perché non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 372 c.p.c. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la ricostruzione della perdita del possesso e la scelta tra le prove testimoniali appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Il secondo motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sulla tardività della deduzione è stata ritenuta priva di interesse poiché la corte d'appello aveva comunque esaminato il punto nel merito; nel merito, la Corte ha ribadito che l'interruzione dell'usucapione si verifica quando il possessore sia privato del possesso per oltre un anno e che la sostituzione della serratura, non seguita dalla consegna delle chiavi, è atto idoneo a integrare spoglio. Non essendo stato dimostrato il recupero del possesso entro l'anno, è stata confermata l'insussistenza del tempo necessario per l'usucapione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
In cassazione non è ammesso il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo eccezioni limitate; la produzione allegata alla memoria è stata dichiarata inammissibile.
art. 378 c.p.c.
La memoria difensiva non può essere utilizzata per introdurre documenti nuovi non depositabili in precedenza.
art. 369 c.p.c.
I documenti eccezionalmente depositabili in cassazione devono comunque essere prodotti entro i termini stabiliti dalla norma.
art. 1167 c.c.
primo comma; secondo comma
L'usucapione si interrompe quando il possessore perda il possesso per oltre un anno; l'interruzione si considera come non avvenuta se entro l'anno è proposta l'azione di recupero e il possesso viene recuperato.
art. 1168 c.c.
Richiamato come conferma del principio generale per cui il recupero del possesso entro l'anno elimina retroattivamente gli effetti della privazione.
art. 1170 c.c.
Richiamato come conferma del termine annuale per l'esercizio dell'azione possessoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la produzione di documenti nuovi allegati alla memoria, salvo i casi eccezionali espressamente consentiti dalla legge e rispettando i relativi termini.
- La ricostruzione dei fatti, la selezione delle prove rilevanti e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La censura rivolta contro un passaggio motivazionale che non incide sul dispositivo è inammissibile per difetto di interesse.
- L'interruzione dell'usucapione si verifica quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno; non è necessario che la privazione dipenda da uno spoglio in senso stretto, essendo sufficiente l'obiettiva impossibilità di esercitare il possesso per fatto del terzo o per eventi naturali.
- La privazione del possesso non produce effetti interruttivi definitivi se, entro un anno, viene proposta l'azione diretta al recupero e il possesso viene effettivamente recuperato; in tal caso gli effetti della privazione si considerano retroattivamente rimossi.
- La sostituzione della serratura di accesso a un immobile, se non accompagnata dalla consegna delle chiavi, è atto idoneo a integrare spoglio.
- rami
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