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Sentenza

Sentenza n. 1153/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo, nei motivi aggiunti e nel ricorso incidentale, concernenti la procedura aperta indetta dal Comune di Avola con determina n. 141 del 26 giugno 2025 per l’affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027.

Giustizia amministrativa202502461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio di asilo nido e spazio giochi a favore dell'operatore economico controinteressato, nonché il riesame delle offerte, la rideterminazione dei punteggi, i chiarimenti sul criterio territoriale e la consegna anticipata del servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione disposta in favore dell'associazione controinteressata dopo che la commissione, in sede di riesame, aveva sottratto sei punti precedentemente attribuiti per l'esperienza maturata nella gestione di un asilo nido nel Comune di Siracusa. Ha dedotto la violazione del d.lgs. 36/2023, della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 33 del disciplinare, sostenendo che la stazione appaltante avesse modificato in corso di gara la lex specialis, interpretando in senso restrittivo l'espressione "territorio comunale e/o distrettuale" e limitandola al Distretto socio-sanitario D46. Ha sostenuto che il riferimento al territorio distrettuale dovesse essere inteso come riferito all'intero territorio provinciale di Siracusa o, comunque, che il D46 comprendesse anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione della commissione, che avrebbe recepito acriticamente le indicazioni del RUP senza autonoma rivalutazione. In via subordinata ha prospettato l'illegittimità della clausola territoriale per irragionevolezza, sproporzione e violazione della concorrenza. Con i motivi aggiunti ha impugnato i chiarimenti del 21 agosto 2025 e la consegna anticipata del servizio. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per grave illecito professionale, informazioni false o fuorvianti, indeterminatezza dell'offerta tecnica e mancanza, alla data del bando, della certificazione UNI/PdR 42:2018, oltre alla necessità di ridurre i punteggi attribuiti per alcuni criteri.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e il primo motivo aggiunto relativo ai chiarimenti. Ha ritenuto legittimo il criterio previsto dall'art. 33, sub-criterio 1.2, del disciplinare, che attribuiva fino a sei punti per l'esperienza recente nella gestione di asili nido o spazi gioco con almeno sessanta bambini nel territorio comunale o distrettuale. Il criterio territoriale non era un requisito di partecipazione, ma un elemento premiale dell'offerta tecnica, limitato e non determinante, sicché doveva essere valutato alla luce della natura del servizio e della sua funzionalità alle esigenze concrete dell'affidamento. Il termine "distrettuale" non equivale al territorio provinciale, ma rinvia, secondo il significato letterale e tecnico-giuridico, all'ambito del distretto socio-sanitario. Il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 novembre 2002 individua il D46 Noto, comprendente Noto, Avola, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, mentre Siracusa appartiene al D48. Il riferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa nella pagina web del distretto non estende i confini territoriali del D46, ma individua l'azienda sanitaria competente anche per altri distretti. Il criterio è stato ritenuto funzionale alla conoscenza delle reti sociali e sanitarie, dei protocolli operativi e dei referenti istituzionali del territorio, connessi alla gestione dei servizi per la prima infanzia, e quindi coerente con l'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 e con il principio del risultato. I chiarimenti del 21 agosto 2025 sono stati qualificati come mera interpretazione della lex specialis, non come modifica postuma della disciplina di gara. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale e i restanti motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle relative censure. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

    La disposizione legittima criteri premiali collegati all'operatività in un determinato ambito territoriale quando la prossimità assicuri una gestione più efficiente, purché il criterio non impedisca la partecipazione e rispetti parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il criterio territoriale può essere giustificato dal principio del risultato quando valorizza una conoscenza concreta del contesto locale idonea a migliorare qualità, tempestività ed efficienza dell'esecuzione.

  • art. 33 del disciplinare di gara

    1.2 Esperienza maturata dal partecipante, nei 12 mesi antecedenti a quello di pubblicazione del Bando, nella gestione di asili nido e/o spazio gioco, con almeno 60 bambini complessivi, sul territorio comunale e/o distrettuale - punti 1 per ogni mese di attività fino ad un massimo di 6 punti.

    Il riferimento al territorio distrettuale è stato interpretato come rinvio al distretto socio-sanitario competente e non all'intero territorio provinciale; il criterio costituisce elemento premiale dell'offerta tecnica.

  • art. 19 l. 328/2000

    Il piano di zona distrettuale è lo strumento di programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari a livello del singolo distretto.

  • decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002

    D46 Noto (Avola, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini); D48 Siracusa (Priolo Gargallo, Floridia, Solarino, Canicattini Bagni, Sortino, Palazzolo Acreide, Buscemi, Cassaro, Ferla, Buccheri).

    Il decreto delimita il D46, cui appartiene Avola, e distingue tale ambito dal D48, cui appartiene Siracusa; il riferimento all'ASP di Siracusa non modifica tali confini.

  • art. 97 Cost.

    Il criterio territoriale è stato ritenuto compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento, non risultando irragionevole o discriminatorio.

Massime di principio

  • Nelle gare per l'affidamento di servizi, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali collegati all'esperienza maturata in uno specifico ambito territoriale quando tale esperienza sia concretamente funzionale alla qualità, alla tempestività o all'efficienza dell'esecuzione e il punteggio attribuito sia limitato e non decisivo ai fini della competizione.
  • Il criterio della territorialità è illegittimo, in linea generale, quando è configurato come requisito di partecipazione e determina una restrizione dell'accesso alla gara; è invece valutabile caso per caso quando opera come criterio premiale dell'offerta tecnica o come requisito di esecuzione, alla luce dell'oggetto e delle caratteristiche della prestazione.
  • In assenza di una diversa definizione nella lex specialis, il riferimento al territorio "distrettuale" rinvia all'ambito territoriale del distretto previsto dall'organizzazione normativa dei servizi cui il criterio si riferisce, e non automaticamente all'intero territorio provinciale.
  • I chiarimenti della stazione appaltante costituiscono legittima interpretazione della lex specialis, e non modifica postuma della disciplina di gara, quando si limitano a rendere esplicito un significato già ricavabile dall'interpretazione letterale e sistematica delle clausole.
  • La scelta dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del peso dei singoli elementi rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo se manifestamente illogica, abnorme, irragionevole oppure non trasparente o non intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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