Ordinanza n. 38/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot.n.0043602 del 28 aprile 2016 DEL Comune di Aprilia e, per quanto possa occorrere, della determinazione della Regione Lazio n.G09031 del 20 giugno 2014, in parte qua, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Aprilia del 28 aprile 2016 e, per quanto occorra, determinazione della Regione Lazio del 20 giugno 2014, oltre agli atti connessi e consequenziali
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento di una nota comunale e, in parte qua, di una determinazione regionale. Il ricorso, risalente al 2016, non contiene tuttavia il deposito degli atti impugnati. Anche il Comune e la Regione, costituiti in giudizio con atti di mero stile, non hanno depositato gli atti impugnati, gli atti del procedimento né altri elementi utili alla decisione, in violazione dell’obbligo processuale richiamato dall’art. 46, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso è ultradecennale e potenzialmente definibile in un’udienza di smaltimento, ma che la precedente richiesta informale di conferma della permanenza dell’interesse, rivolta alla parte ricorrente in vista della possibile fissazione nel 2026, è rimasta senza risposta.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori, subordinandone l’utilità alla manifestazione espressa della perdurante permanenza dell’interesse al ricorso da parte della ricorrente, da rendere entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. In caso di sopravvenuta carenza di interesse, la ricorrente potrà dichiararla, così da consentire l’adozione di un decreto presidenziale conforme. Qualora l’interesse sia confermato, la ricorrente e le amministrazioni costituite, ovvero la parte più diligente, dovranno depositare entro trenta giorni gli atti impugnati, gli atti del procedimento e ogni ulteriore elemento utile ai fini della decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza a tutte le parti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
La costituzione delle amministrazioni intimate comporta il deposito degli atti impugnati e degli atti e documenti relativi al giudizio, necessari a consentire la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa richiamata dal giudice per disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati e la documentazione del procedimento non sono stati depositati né dalla parte ricorrente né dalle amministrazioni costituite, il giudice amministrativo può disporre il deposito degli atti e di ogni elemento utile ai fini della decisione, assegnando un termine alle parti o alla parte più diligente.
- In presenza di un ricorso risalente e della mancata risposta a una richiesta di conferma dell’interesse, il giudice può chiedere alla parte ricorrente di manifestare espressamente, entro un termine assegnato, la perdurante attualità dell’interesse alla decisione, al fine di evitare la fissazione di una causa potenzialmente improcedibile.
Come è indicizzato
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