Sentenza n. 916/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4647/2024 emessa in data 18 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e disposto il rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in sentenza, hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4647/2024. Tale pronuncia aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico interessato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonché il diritto al rimborso delle spese legali. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero, ma non era stata spontaneamente eseguita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di ulteriori centoventi giorni dalla sua investitura diretta da parte del creditore. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua il presupposto processuale dell'azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non spontaneamente eseguita.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano soddisfatte le condizioni processuali previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa applicabile all'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un accertato inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della sentenza entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere investito direttamente dal creditore soltanto dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario deve quindi provvedere agli adempimenti esecutivi entro il termine stabilito dal giudice.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.
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