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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM, dei valori iniziali e finali dichiarati per la vendita di terreni agricoli. Il ricorrente sosteneva che il contratto definitivo del 18 marzo 1982 fosse stato stipulato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti del 6 gennaio 1982, che aveva imposto agli acquirenti di concludere la compravendita prevista da un preliminare del 18 settembre 1974. Pertanto, secondo il ricorrente, i valori indicati nel rogito, coincidenti con quelli del preliminare, sarebbero stati già determinati dal giudice civile e non avrebbero potuto essere sottoposti a una nuova verifica di congruità da parte dell'amministrazione finanziaria. Sono stati inoltre dedotti un vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'obbligo di estinzione automatica della controversia per la sua durata ultradecennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente né la sentenza civile né il preliminare, impedendo di verificare se il giudice avesse effettivamente stabilito anche il prezzo della vendita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: non erano stati riprodotti l'avviso di accertamento né indicate concretamente le carenze motivazionali contestate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la disciplina sull'estinzione automatica delle controversie ultradecennali non era applicabile: la causa era stata trattenuta in decisione il 27 novembre 2009, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 40 del 2010. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel caso concreto, le censure non hanno superato i requisiti di ammissibilità.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 51, e art. 8 della parte prima della tariffa

    Sono state invocate dal ricorrente in relazione alla determinazione del valore dell'immobile e ai poteri dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità dei valori dichiarati nell'atto. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo il motivo inammissibile.

  • D.P.R. n. 634 del 1972

    La Commissione tributaria centrale lo ha richiamato quale normativa di settore per ritenere sufficientemente motivato l'avviso di accertamento.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

    Le controversie tributarie [...] pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale [...] sono automaticamente definite con decreto [...]

    La definizione automatica delle controversie ultradecennali non opera se la causa era già stata trattenuta in decisione prima dell'entrata in vigore della disciplina.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi sostiene che un contratto sia stato stipulato in esecuzione di una sentenza deve trascrivere o riprodurre integralmente le parti rilevanti della sentenza e degli atti contrattuali, soprattutto dispositivo, motivazione e clausole sul prezzo. La semplice allegazione di una prima pagina o di riferimenti generici non è sufficiente.
  • La circostanza che un atto definitivo dia esecuzione a un preliminare o a una sentenza civile non esclude automaticamente il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare il valore fiscalmente rilevante dell'immobile. È necessario dimostrare documentalmente che il prezzo o il valore siano stati specificamente imposti o definitivamente determinati dal giudice.
  • Una censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento o della sentenza deve indicare puntualmente quali elementi mancano, riportando il contenuto dell'atto contestato e spiegando perché la motivazione sia concretamente insufficiente. Le contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Le norme processuali che prevedono l'estinzione o la definizione automatica delle controversie tributarie hanno natura temporale e si applicano solo alle cause che rientrano esattamente nei presupposti e nelle date stabilite dalla legge.
  • Il mancato rispetto dei requisiti di autosufficienza e specificità può determinare il rigetto del ricorso senza che la Corte esamini nel merito la questione tributaria.

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