Cassazione Penale, Sentenza n. 26384/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Cassino che lo aveva condannato a 400 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., prospettando: 1) violazione di legge per la revoca dell'ammissione del teste del pubblico ministero e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Inoltre ha dedotto che, per effetto della modifica normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2022 (art. 3, comma 1, lett. 13), il reato di cui all'art. 660 c.p. è divenuto procedibile a querela e che la persona offesa aveva rimesso la querela il 16/02/2021, con conseguente applicazione della disciplina più favorevole e dell'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha ritenuto che il reato sia estinto per remissione di querela (applicando il principio della legge più favorevole). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso, se tempestiva e accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. Nonostante l'annullamento per estinzione, la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Fattispecie contestata: il reato relativo all'inosservanza di prescrizioni o divieti di carattere amministrativo. La Corte ha considerato che, per tale fattispecie, la procedibilità è stata resa in generale a querela salvo eccezioni.
D.Lgs. 150/2022, art. 3, comma 1, lett. 13
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 660 c.p., rendendolo procedibile a querela (salvo che il reato sia commesso in danno di persona incapace per infermità o per età). Tale modifica ha reso applicabile la disciplina più favorevole al ricorrente.
art. 2 cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole (lex mitior): la Corte ha applicato la disciplina più favorevole al reo in ragione della modifica normativa intervenuta.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estinzione del reato: la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela ai sensi della normativa processuale applicabile.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità invocata dal ricorrente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto prevalente l'estinzione per remissione di querela, senza bisogno di approfondire l'applicazione di questa causa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate: Sez. U. n. 40150/2018, Sez. U. n. 24246/2004, e altre)
La Corte ha richiamato precedenti che affermano che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, prevalendo su altre cause di inammissibilità e anche sul precedente regime di procedibilità.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende procedibile un reato a querela, si applica la legge più favorevole (lex mitior) al reo e occorre verificare l'eventuale remissione della querela.
- La remissione di querela, intervenuta anche in pendenza di impugnazione, se tempestiva e accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio e dichiarata dal giudice di legittimità.
- L'estinzione del reato per remissione della querela prevale su altre eccezioni di inammissibilità e può rendere superflua l'analisi di altre cause di esclusione della punibilità.
- Prima di procedere ad ulteriori giudizi sul merito, verificare sempre lo stato della procedibilità (quand'anche per modifiche normative successive) e se la persona offesa abbia ritirato la querela; se la persona offesa è incapace (per età o infermità), la procedibilità potrebbe rimanere d'ufficio.
- Anche quando il reato è estinto, il giudice può comunque pronunciare decisioni sulle spese processuali; quindi l'estinzione non esclude sempre conseguenze economiche per l'imputato.
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