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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42062/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per il periodo d'imposta 2004, un avviso di accertamento di primo livello nei confronti della società consolidata, relativo a tre rilievi: indeducibilità di alcuni costi, sopravvenienze passive non di competenza e indeducibilità dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti, ritenuto riferibile a crediti da "anticipazioni Ici" e non a crediti derivanti da erogazione di credito alla clientela. Aveva poi emesso un avviso di accertamento di secondo livello nei confronti della consolidante, contenente le medesime contestazioni e le sanzioni. Nel giudizio di merito la ripresa sul fondo svalutazione crediti era stata annullata, ritenendosi deducibili le svalutazioni dei crediti iscritti in bilancio e non esclusi dalla norma se non coperti da assicurazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 106, comma 3, TUIR, sostenendo che la norma si applicasse ai soli enti creditizi e finanziari e non ai concessionari della riscossione, e che le anticipazioni Ici non potessero essere assimilate ai crediti rilevanti; dall'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, affermando che l'anticipazione era parametrata contrattualmente all'80% dell'Ici riscossa nell'anno precedente e dunque sorretta da una ragionevole presunzione di recuperabilità. Prima della decisione della Cassazione, la consolidante aveva aderito alla definizione agevolata della lite relativa all'avviso di secondo livello, con estinzione di quel giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha ritenuto che l'estinzione del processo relativo all'avviso di accertamento di secondo livello, definito dalla consolidante mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, producesse effetti anche sul presente giudizio, avente ad oggetto l'avviso di primo livello collegato e riferito alle medesime riprese fiscali. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è richiamata come parametro della deducibilità dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti; il ricorrente ne sosteneva l'applicabilità ai soli enti creditizi e finanziari, ma la Corte non si è pronunciata nel merito della questione per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione delle regole sull'onere della prova e l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non ha affrontato il motivo nel merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale evocata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 118 Tuir

    La Corte lo richiama per spiegare la tassazione di gruppo: il reddito consolidato è somma algebrica dei redditi delle controllate e la consolidante liquida l'imposta di gruppo.

  • art. 119 Tuir

    Richiamato per affermare che la consolidata esercita l'opzione per la tassazione di gruppo e per l'elezione di domicilio presso la controllante.

  • art. 121 Tuir

    Richiamato per evidenziare che la consolidata deve compilare la propria dichiarazione e comunicarla sia all'Agenzia sia alla consolidante.

  • art. 122 Tuir

    Richiamato per affermare che la controllante presenta la dichiarazione del consolidato e procede alla liquidazione dell'imposta di gruppo.

  • art. 127, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel passaggio che descriveva la funzione dell'accertamento di primo livello quale misura massima della responsabilità della singola consolidata.

  • art. 40-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato per descrivere il regime, successivo alle modifiche del 2010, dell'avviso di accertamento unico e della litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata.

  • art. 35 d.l. 78/2010

    Richiamato come fonte delle modifiche all'art. 40-bis d.P.R. 600/1973, entrate in vigore dal 1° gennaio 2011.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 10; comma 13; comma 14

    La definizione agevolata della lite relativa all'avviso di secondo livello ha determinato l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate e la definizione giova anche agli altri coobbligati.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la produzione in cassazione della documentazione relativa all'estinzione del giudizio parallelo.

Massime di principio

  • Nel sistema del consolidato fiscale, la controversia sull'avviso di accertamento di primo livello e quella sull'avviso di secondo livello sono strettamente collegate; la definizione o estinzione del giudizio relativo all'atto che determina l'imposta effettiva può travolgere anche il giudizio relativo alla mera imposta teorica, quando le riprese fiscali siano le medesime e sussista il vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata.
  • La definizione agevolata della lite tributaria da parte di uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • Nel regime del consolidato nazionale, le società aderenti conservano la propria soggettività fiscale e devono determinare autonomamente il proprio reddito; la consolidante effettua la sommatoria dei redditi e la liquidazione dell'imposta di gruppo.
  • Prima delle modifiche introdotte dall'art. 40-bis d.P.R. 600/1973, l'accertamento nel consolidato era strutturato su due livelli, con un atto relativo alla consolidata e uno relativo alla consolidante, collegati da un nesso di consequenzialità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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