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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13659/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che aveva dichiarato estinto il giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Soverato. La lite traeva origine da un avviso di accertamento TARI 2016 impugnato dal contribuente e accolto in primo grado; nel medesimo contesto risultava anche una questione relativa all'avviso TARI 2015, per il quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere. Con il ricorso la concessionaria, in particolare con il secondo motivo esaminato per primo, ha denunciato violazione dell'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune fosse indebita perché l'unico legittimato processuale sarebbe stato il concessionario, in base al contratto di concessione che gli attribuiva poteri di accertamento e riscossione, eventualmente delegabili a soggetti terzi iscritti all'albo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze e ha confermato che, poiché erano stati investiti il merito della pretesa impositiva e i poteri impositivi dell'ente locale, sussisteva un litisconsorzio processuale in appello tra Comune e concessionaria; la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ha comportato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e anche a somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Soverato. Ha ritenuto corretta l'applicazione del litisconsorzio processuale in appello, in ragione del fatto che le censure riguardavano il merito della pretesa tributaria e la persistenza della potestà impositiva dell'ente locale, con conseguente necessità di evocare anche il Comune, già parte del primo grado. Poiché l'ordine di integrazione non era stato eseguito, l'estinzione ex art. 45 d.lgs. n. 546/1992 era legittima e assorbiva ogni ulteriore profilo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 52, comma 5, lettera b), d.lgs. n. 446/1997

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il Comune fosse estraneo al giudizio e che la legittimazione processuale spettasse al concessionario; la Corte non ha accolto tale lettura nel caso concreto.

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    La mancata integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio nel processo tributario, con inefficacia degli atti già compiuti.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    Richiamati per affermare che nel processo tributario restano ferme le categorie civilistiche delle cause inscindibili, scindibili e dipendenti e per regolare l'integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento accelerato/definizione anticipata richiamata nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione collegiale dopo l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata in favore del controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina dell'impugnazione in appello non esclude la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti: quando l'impugnazione investe il merito della pretesa impositiva e i poteri dell'ente locale, può configurarsi un litisconsorzio processuale che impone l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Comune.
  • Se il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi provvede nel termine assegnato, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 546/1992, con assorbimento delle questioni di merito.
  • La contestazione della sola legittimazione processuale del concessionario non è sufficiente, quando le censure di appello incidono anche sulla permanenza della potestà impositiva dell'ente; in tale ipotesi il Comune resta parte necessaria del contraddittorio.
  • La declaratoria di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio rende superfluo l'esame di ogni ulteriore motivo di ricorso, che resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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