Sentenza n. 90/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al beneficio economico costituito dall’inclusione nella base di calcolo del TFS dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita ed al pagamento delle maggiori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati del comparto sicurezza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS, con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione. Essi erano già appartenenti a corpi di polizia ed erano stati collocati a riposo a domanda, avendo maturato, al momento del pensionamento, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'INPS ha sostenuto l'infondatezza della pretesa. Il giudice ha esaminato: l'applicabilità del beneficio anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; l'effetto dell'abrogazione della disciplina limitativa riferita ai sottufficiali e graduati delle Forze armate; la natura del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza; l'incidenza dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997; e la compatibilità del beneficio con i principi di ragionevolezza e sostenibilità della spesa pubblica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la nozione di Forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprenda sia i corpi a ordinamento civile, tra cui Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, sia quelli a ordinamento militare, tra cui Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri. Ha rilevato che il d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato la disciplina che limitava il beneficio spettante ai sottufficiali e graduati delle Forze armate ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, stabilendo la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. Il beneficio spetta quindi anche a chi sia collocato a riposo a domanda, purché abbia raggiunto i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di pensionamento non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. L'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, relativo al pagamento della contribuzione per il computo della base pensionabile, non esclude né condiziona la quantificazione del TFS. Il giudice ha inoltre escluso che un'interpretazione costituzionalmente orientata possa attribuire alla chiara previsione legislativa un significato contrario al suo tenore letterale; la scelta legislativa è stata ritenuta non irragionevole, trattandosi di disciplina speciale per il comparto sicurezza. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS e a corrispondere le maggiori somme, con interessi legali dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto e rivalutazione monetaria per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, senza cumulo integrale dei due accessori. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Attribuisce sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull'ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento a riposo, se ha maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 16 l. n. 121/1981
La nozione di Forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis comprende i corpi a ordinamento civile e quelli a ordinamento militare.
art. 11 l. n. 231/1990
La disciplina limitativa riferita ai sottufficiali e graduati delle Forze armate non è più vigente, essendo stata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
Stabilisce che al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Concorre a fondare il riconoscimento degli interessi sulle maggiori somme dovute a titolo di ricalcolo del TFS.
art. 3, comma 2, d.l. n. 79/1997, conv. in l. n. 140/1997
Rileva ai fini della decorrenza, dopo 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto, degli interessi sulle somme dovute per il ricalcolo del TFS.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo integrale tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria.
artt. 3 e 81 Cost.
Il giudice ha escluso che l'applicazione del beneficio sia incompatibile con ragionevolezza e sostenibilità della spesa pubblica; la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità legislativa, non manifestamente irragionevole nel caso esaminato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle Forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, quando siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali può spettare anche al personale collocato a riposo a domanda, purché siano integrati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti, ma incide esclusivamente sulla possibilità di ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.
- La disciplina dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, concernente la contribuzione necessaria per il computo della base pensionabile, non condiziona l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- In presenza di una previsione legislativa chiara che riconosce il beneficio, l'interpretazione costituzionalmente orientata non può attribuirle un significato opposto al tenore letterale; la scelta legislativa relativa alle prestazioni sociali è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.
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