Sentenza del 15/03/2017 n. 6723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero in Italia di imposte accertate in Polonia su richiesta dell'autorità estera, ai sensi della Direttiva 2008/55/CE. In primo grado la contribuente aveva dedotto esclusivamente il difetto di notifica del titolo polacco. La CTR aveva tuttavia confermato l'annullamento della cartella ritenendo ammissibile una memoria illustrativa, non notificata all'Ufficio, con la quale erano stati introdotti ulteriori profili di contestazione relativi alla mancata indicazione, nella richiesta di recupero, della data di notifica del titolo esecutivo estero. L'Ufficio ha censurato tale decisione sostenendo che una memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 non può introdurre nuovi motivi di ricorso, che devono essere proposti secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 24 dello stesso decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Ufficio, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la memoria illustrativa non è idonea ad aggiungere nuovi motivi di ricorso, oltre a provvedere sulle spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita in via definitiva la validità della cartella.
Norme richiamate
Direttiva 2008/55/CE, artt. 6 e seguenti
Recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure
La direttiva disciplinava, ratione temporis, la cooperazione tra Stati membri per il recupero di crediti fiscali, inclusi quelli oggetto della richiesta dell'autorità estera.
Direttiva 2008/55/CE, art. 7, comma 2, lett. e)
Indicazione della data dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo emesso dallo Stato membro
La CTR aveva ritenuto carente la richiesta di recupero per l'assenza di tale indicazione; tuttavia la Cassazione non ha deciso nel merito di questa questione, poiché ha cassato la sentenza per l'errata ammissione di nuovi motivi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Produzione di documenti e modificazione dei motivi del ricorso
I motivi del ricorso tributario possono essere modificati o integrati soltanto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla norma; non è consentito introdurre nuovi motivi mediante una semplice memoria illustrativa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Deposito di documenti e memorie illustrative
La memoria illustrativa serve a chiarire o sviluppare le questioni già ritualmente dedotte, ma non può costituire lo strumento per introdurre autonome e nuove ragioni di impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Violazione delle norme sul procedimento
La violazione delle regole processuali sull'introduzione dei motivi di ricorso può essere denunciata in cassazione come error in procedendo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una memoria illustrativa può precisare, sviluppare o chiarire motivi già proposti, ma non può introdurre nuove censure o nuovi vizi dell'atto impugnato.
- Le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nell'atto introduttivo o mediante lo specifico strumento processuale previsto per l'integrazione dei motivi; il mancato rispetto delle forme può comportare l'inammissibilità della nuova contestazione.
- Il giudice non può fondare la decisione su un motivo nuovo introdotto tardivamente tramite una memoria non notificata alla controparte, perché ciò compromette il contraddittorio e il diritto di difesa.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio per un errore processuale, la questione sostanziale, come la validità della richiesta estera di recupero, può rimanere ancora da esaminare e non deve essere considerata definitivamente decisa.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'ampliamento argomentativo di un motivo già dedotto, normalmente ammissibile, e l'introduzione di un'autonoma ragione di annullamento, che richiede il rispetto delle forme e dei termini per i nuovi motivi.
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