Ordinanza n. 14658/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 25.6.2026 (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la procura alle liti, rilasciata all’estero, non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede e non è munita né della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane né, in alternativa, dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Il Collegio ha quindi prospettato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una procura idonea a conferire validamente lo jus postulandi nel territorio italiano. Prima di decidere, ha sollecitato il contraddittorio delle parti sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie esclusivamente su tale profilo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né quella cautelare. Ha rilevato che la procura estera depositata in giudizio non possiede i requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia: autenticazione da parte di un pubblico ufficiale estero competente e legalizzazione consolare italiana oppure apostille. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, il Collegio ha ritenuto possibile che il ricorso sia inammissibile, poiché un giudizio instaurato da un difensore privo di valido conferimento dello jus postulandi non è validamente radicato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuali memorie su tale questione
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione, prima della definizione del giudizio.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base della necessità di legalizzazione del documento estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato quale ulteriore fondamento della legalizzazione consolare della procura rilasciata all’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli atti provenienti da Stati aderenti, l’utilizzo dell’apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge n. 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria, la disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla validamente all’estero, neppure mediante collegamenti video a distanza.
- Perché una procura rilasciata all’estero possa essere fatta valere nel processo amministrativo italiano, essa deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se l’atto proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Alla luce del principio enunciato dall’Adunanza plenaria, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile inammissibilità del ricorso fondata sull’inidoneità della procura, deve previamente sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definirla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →