Cassazione Penale, Ordinanza n. 20317/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tre profili: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) mancata individualizzazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato; 3) mancata sostituzione della pena. La Corte ritiene il primo motivo aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto, desunta dalla distanza temporale dei controlli e dalla persistente assenza dell'imputato, nonché l'assenza di elementi positivi. Il secondo motivo è giudicato generico e comunque manifestamente infondato alla luce della gravità del fatto. Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la scelta sulla sostituzione della pena resta affidata al giudice di merito; nel caso concreto la difesa non aveva fornito prova della solvibilità dell'imputato, privo di occupazione, e la motivazione impugnata aveva altresì valorizzato i numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come norma incriminatrice dell'evasione dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della condanna confermata in appello.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza della gravità del fatto e dell'assenza di elementi positivi valorizzabili.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, è aspecifico e non può trovare accoglimento.
- La gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono essere specifiche; se formulate in modo generico e in presenza di una motivazione coerente sulla gravità del fatto, risultano manifestamente infondate.
- La scelta della sostituzione della pena è rimessa al giudice di merito, che deve valutare il complesso delle circostanze concrete, inclusa la solvibilità dell'imputato e la sua storia penale.
- La mancanza di prova sulla solvibilità dell'imputato e la presenza di numerosi precedenti penali possono giustificare il diniego della sostituzione della pena.
Come è indicizzato
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